Un distributore automatico

La delibera con la quale, mesi fa, l’Azienda ospedaliera di Perugia ha affidato a Coiba il servizio relativo alla gestione delle macchinette che distribuiscono cibo e bevande, rimane valida. Con una sentenza depositata nelle scorse ore, infatti, il Tar dell’Umbria ha respinto il ricorso di Ivs Italia, l’azienda che da qualche tempo ha inglobato la perugina Liomatic. La società ad aprile aveva impugnato di fronte al Tar l’atto di aggiudicazione, chiedendo non solo la sospensione dell’affidamento, ma anche la ripetizione dell’intera procedura concorsuale, partita a fine 2023.

La procedura La gara riguarda il lotto 2, quello per la gestione dei distributori automatici di caffè, bevande e snack nei padiglioni del Santa Maria della Misericordia. Il valore a base d’asta era di 1,626 milioni di euro. Al termine della procedura Coiba si è classificata prima con un rialzo del 51 per cento, davanti a Gruppo Argenta, con il 31,88 per cento, e Ivs Italia, ferma al 31,30 per cento. La procedura è finita già sulle scrivanie della magistratura amministrativa umbra: nel 2025, infatti, i giudici avevano annullato l’esclusione di Ivs e Argenta, stabilendo che l’Azienda ospedaliera aveva utilizzato criteri discrezionali sulla qualità nutrizionale dei prodotti che non erano previsti dal capitolato. L’amministrazione aveva quindi riammesso le due società e rifatto la verifica delle offerte tecniche.

Il caso dell’offerta È proprio su questa nuova fase che Ivs ha sollevato le contestazioni. La società sosteneva, tra l’altro, che il seggio di gara avesse conosciuto l’offerta economica di Coiba prima di rivalutare le offerte tecniche degli altri concorrenti, violando così la separazione tra la parte tecnica e quella economica. Per il Tar il problema non sussiste. I giudici hanno accertato che le offerte economiche di Ivs e Argenta erano state aperte soltanto il 29 dicembre 2025, durante la seduta pubblica. Era già nota, invece, l’offerta economica di Coiba. Ma questo, secondo la sentenza, non poteva condizionare la nuova verifica perché non c’era alcun punteggio tecnico da assegnare.

La sentenza «L’anticipata conoscenza dell’offerta economica della Coiba non poteva aver condizionato in alcun modo il seggio di gara – scrive il Tar – semplicemente perché nella procedura in esame non vi è stata alcuna valutazione discrezionale dell’offerta tecnica con attribuzione di punteggio ma solo la verifica on/off di rispondenza dei prodotti a specifiche tecniche». Il seggio, in sostanza, doveva soltanto verificare se i prodotti rispettassero o meno i requisiti fissati dal capitolato; insomma, un controllo oggettivo senza graduatorie sulla qualità delle offerte tecniche. Per questo è stato respinto anche il secondo motivo del ricorso, con il quale Ivs contestava una nuova valutazione discrezionale delle proposte.

Niente risarcimento Il terzo motivo, relativo alla qualificazione dell’Azienda ospedaliera per lo svolgimento della gara, è stato invece dichiarato inammissibile. La questione era già stata sollevata nel precedente giudizio e, non essendo stata riproposta nei termini dopo la sentenza del 2025, secondo il Tar è diventata definitiva. Nessuna condanna per lite temeraria, infine, per Ivs. Coiba aveva chiesto un risarcimento per i costi sostenuti a causa del ritardo nell’avvio del servizio, quantificati in circa 35 mila euro, oltre a ulteriori somme per spese e mancati guadagni. Il Tar ha respinto la richiesta, ritenendo che il ricorso di Ivs non fosse stato presentato con mala fede o colpa grave.

Daniele Bovi Nato nel 1981, ha iniziato il suo lavoro di giornalista al Giornale dell’Umbria e La Voce di Perugia per poi passare, nel 2008, alla redazione di Umbrialeft prima di fondare due anni più tardi Umbria24 dove si occupa principalmente di temi legati all’attualità, alla politica e all’economia. Nel 2016 ha pubblicato «Tutta colpa di Boccali?», libro intervista all’ex sindaco di Perugia.