Il fine vita torna davanti alla Corte costituzionale e la questione riguarda direttamente anche l’Umbria. Il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare la legge dell’Emilia-Romagna sul suicidio medicalmente assistito, approvata a luglio, contestando alla Regione di avere oltrepassato i confini delle proprie competenze. La decisione arriva mentre a Perugia la proposta di legge di iniziativa popolare è ancora all’esame della Terza commissione e dopo che la Corte costituzionale ha già fissato, con due sentenze del 2025 e del 2026, alcuni limiti agli interventi regionali.
La legge approvata a Venezia è arrivata dopo un percorso accidentato: la proposta di iniziativa popolare «Liberi subito», sostenuta dall’associazione Luca Coscioni, era stata rinviata in commissione nel gennaio 2024 dopo il mancato via libera ai primi articoli. Ripresentata nella legislatura successiva, è stata profondamente modificata anche attraverso gli emendamenti della maggioranza guidata dal presidente Alberto Stefani.
Secondo le motivazioni riferite da Palazzo Chigi, la legge emiliano-romagnola violerebbe le competenze esclusive dello Stato in materia di ordinamento civile e penale e alcuni principi sulla tutela della salute. Tra i rilievi del Governo c’è anche la previsione di affidare a linee guida regionali la definizione di alcuni aspetti della procedura e, soprattutto, la contestazione secondo cui la normativa non garantirebbe in modo adeguato la preventiva disponibilità di un percorso personalizzato di cure palliative e degli altri strumenti di assistenza.
La partita, però, è più complessa di un semplice contrasto tra Stato e Regioni. Nel luglio scorso la Corte costituzionale ha infatti esaminato la legge della Sardegna, dopo avere già pronunciato nel dicembre 2025 sulla legge toscana. In entrambi i casi ha distinto tra ciò che una Regione può organizzare nel proprio servizio sanitario e ciò che invece spetta allo Stato.
Il principio che emerge è rilevante per l’Umbria: le Regioni possono intervenire sull’organizzazione dei servizi sanitari e sulle procedure interne necessarie a gestire le richieste, ma non possono fissare autonomamente i requisiti sostanziali per accedere al suicidio medicalmente assistito né trasformare in norme regionali i requisiti individuati dalla Consulta. La sentenza sulla Sardegna ha inoltre bocciato termini troppo rigidi per concludere l’intero procedimento, spiegando che una valutazione multidisciplinare può richiedere approfondimenti clinici incompatibili con scadenze prefissate.
È proprio questo il punto che rende significativa la vicenda emiliana per Palazzo Cesaroni. La proposta umbra è stata modificata a settembre dopo i rilievi della Corte sulla legge toscana e la Terza commissione ha approvato gli emendamenti necessari per adeguare il testo. Il 22 settembre si sono poi svolte le audizioni chieste dalle opposizioni, con posizioni molto diverse sulla competenza regionale e sull’organizzazione sanitaria. Il voto in aula, inizialmente previsto per settembre, è ora atteso a ottobre.
Il problema per l’Umbria è dunque duplice. Da una parte c’è la necessità di costruire una procedura regionale che consenta alle aziende sanitarie di prendere in carico le richieste e di sottoporle alle verifiche previste dalla giurisprudenza. Dall’altra c’è il rischio che una norma regionale venga nuovamente contestata se entra nel terreno riservato allo Stato.
La Corte ha lasciato però un margine alle Regioni. Nella sentenza sulla Sardegna ha chiarito che l’assenza di una legge nazionale non impedisce di per sé alle Regioni di disciplinare gli aspetti organizzativi del servizio sanitario. Ha considerato legittima, in particolare, la previsione di commissioni multidisciplinari incaricate di esaminare le richieste, purché la Regione non modifichi i requisiti stabiliti dall’ordinamento statale e dalla giurisprudenza costituzionale.
C’è poi un altro elemento emerso quest’anno e particolarmente importante per il testo umbro. A luglio la Consulta, con la sentenza 152 del 2026, ha confermato che il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale resta centrale nell’attuale disciplina, respingendo la richiesta di estendere la non punibilità dell’aiuto al suicidio anche a persone che non dipendono da tali trattamenti. La Corte ha ribadito che non esiste, allo stato della legislazione, un generale diritto a porre fine alla propria vita in presenza di una patologia irreversibile e di sofferenze intollerabili.
Il nuovo ricorso del governo contro l’Emilia-Romagna apre ora un ulteriore capitolo. La Corte dovrà stabilire se le disposizioni emiliane rispettano il confine tra organizzazione sanitaria regionale e competenze statali. Il risultato potrebbe avere un effetto diretto anche sulle altre Regioni che hanno scelto di intervenire in materia, compresa l’Umbria.
