di Massimo Colonna
«Annullata l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari con cui si disponeva la misura cautelare del carcere». Torna dai giudici del tribunale del Riesame la posizione di quattro dei cinque arrestati nell’ambito dell’inchiesta denominata ‘Seven to stand’, che nell’ottobre scorso ha smascherato la presunta associazione a delinquere finalizzata alla truffa di malati affetti da patologie degenerative. Il tutto dopo il ricorso presentato dalla procura a seguito di una prima decisione del Riesame.
L’udienza Il collegio dei giudici (Giuseppe Narducci, Marco Verola, Luca Semeraro) ha così deciso per «l’annullamento dell’ordinanza del giudice per le indagini preliminari con cui si disponeva la misura cautelare dell’arresto per Edoardo Romani, Domenico Petrini, Pierluigi Proietti (poi ai domiciliari, ndr) e per Simone De Marco (da subito ai domiciliari, ndr)». Nel documento del tribunale poi viene anche sottolineata «la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eseguite nell’ambito del procedimento per la nullità dei decreti di autorizzazione e di proroga per l’assenza di motivazione».
Esigenze cautelari Cadono dunque le esigenze cautelari che in un primo momento avevano portato in carcere gli arrestati. «Deve in primo luogo osservarsi – spiegano i giudici nelle dieci pagine di motivazioni – che le attività illecite sono state poste solo grazie ed attraverso il centro estetico di bellezza di Terni. Tale centro oggi non svolge più alcuna attività e, come documentato dalla difesa, la società di gestione è stata posta in liquidazione. Dunque la centrale operativa dell’associazione non esiste più. Per effetto poi dell’azione giudiziaria ed investigativa, l’inutilità e la totale mancanza di scientificità del metodo è stata disvelata anche all’opinione pubblica, sicché il meccanismo truffaldino non è più proponibile».
Le difese «Siamo soddisfatti – spiegano gli avvocati Manlio Morcella e Marco Gabriele che assistono Proietti – perché i giudici del tribunale del Riesame hanno accolto le argomentazione difensive, anche in questa ulteriore udienza confermando in sostanza quanto già espresso nella prima occasione».
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