L’edificabilità del terreno di Madonna di Lugo a Spoleto torna al centro della discussione, ma non del consiglio comunale, che l’ha bocciata nel giugno, bensì delle aule giudiziarie, precisamente quelle del Tar dell’Umbria.
Sì, perché con sentenza depositata oggi 14 ottobre il collegio (presidente Ungari) ha dichiarato «inammissibile» il ricorso con cui il cittadino proprietario dei terreni di Madonna di Lugo a Spoleto ha impugnato la delibera di consiglio comunale del 2025, quella con cui è stata approvata la cosiddetta mozione Filippi. Si tratta del “correttivo” che ha impegnato la giunta, da una parte, ad avviare la procedure per l’apposizione del vincolo paesaggistico su gran parte dell’area di Madonna di Lugo al centro dell’osservazione 65 al Piano regolatore generale (Prg) parte strutturale e, dall’altra, a prevedere indici di edificabilità contenuti su una porzione di quel terreno nell’ambito della definizione del Prg di parte operativa.
In sentenza, si legge che la mozione impugnata «ha carattere di mero indirizzo politico, inerente cioè i futuri orientamenti di governo del territorio che il Comune di Spoleto intende seguire». Sul punto, il Tar dell’Umbria richiama precedente giurisprudenza nella parte in cui si ritiene «vi sia assenza di lesività di un atto di indirizzo», perché «attraverso l’adozione non si produce nessuna lesione attuale di una posizione giuridica sostanziale». Orientamento da cui in genere è sempre derivata la «conseguente inammissibilità» dei ricorsi come quello depositato dal privato cittadino, rappresentato dall’avvocato Massimo Marcucci.
In questo quadro, poi, va rilevato come il Tar concordi con l’avvocato del Comune di Spoleto, ossia il prof Antonio Bartolini, nella parte in cui evidenzia come entrambi gli impegni contenuti nella mozione Filippi presuppongano «per il vincolo paesaggistico un autonomo procedimento non di competenza dall’amministrazione comunale (bensì della Regione, ndr)», mentre come «la modifica dell’indice di edificabilità della specifica porzione possa eventualmente derivare solo dall’approvazioni di varianti alla pianificazione urbanistica», cioè del Prg di parte operativa.
Da qui la decisione dei giudici amministrativi, in linea con la giurisprudenza, secondo cui «l’eventuale lesività per la parte ricorrente – è scritto in sentenza – andrà ricercata in eventuali e successivi provvedimenti che si pongano in attuazione dell’atto di indirizzo politico». Ergo, ricorso «inammissibile». Pratica chiusa? No, perché l’avvocato Marcucci, come emerge anche dalla sentenza odierna del Tar, ha impugnato pure la delibera di consiglio comunale del giugno scorso, quella cioè con cui è stata bocciata l’edificabilità del terreno di Madonna di Lugo a Spoleto e quindi l’osservazione 65. In base a quanto è stato possibile ricostruire, la prossima settimana davanti ai giudici amministrativi sarà discussa la richiesta di sospensiva di quella delibera al fine di congelarne gli effetti.
