di Francesca Marruco

Non ha ritardato di un giorno il gup Luca Semeraro nel depositare le motivazioni che lo hanno portato alla sentenza emessa circa un mese fa in merito all’inchiesta sull’ex sindaco di Gubbio Orfeo Goracci e alcuni esponenti della sua giunta. All’indomani della sentenza di rinvio a giudizio per alcune imputazioni, e al proscioglimento per altre,  parti civile e difese si erano dette entrambe soddisfatte, per motivi opposti. In particolare Orfeo Goracci è stato prosciolto per 22 reati, Maria Cristina Ercoli per 16, Lucia Cecili per 13, Graziano Cappannelli e Cristiano Paolo per 8, Lucio Panfili per 7, Marco Ottaviani per uno e due per Umberto Baccarini. Prosciolti da tutte le contestazioni Antonella Stocchi e Marco Ottaviani.

A processo Seppure per molti reati i protagonisti della vicenda sono stati prosciolti, restano comunque da considerare i quattro episodi di tentata concussione, dodici di abuso d’ufficio, quattro di falso materiali e due di minacce per cui sono stati rinviati a giudizio, senza contare l’accusa più pesante di tutte dell’associazione a delinquere «per avere stabilmente piegato lo svolgimento delle pubbliche funzioni al perseguimento di interessi privati».  Il cuore dell’inchiesta Trust dunque,  su cui adesso dovranno esprimersi i giudici del secondo collegio del tribunale penale di Perugia, è stato rinviato ad un maggiore approfondimento dei giudici di primo grado.

Trasferimento Minelli: nessuna ritorsione Intanto però il giudice, nelle settantacique pagine di motivazioni, spiega – anche per dare modo alla procura di fare eventualmente ricorso – il perché dei suoi proscioglimenti: «Quanto alla illegittimità dello spostamento della dottoressa Minelli perché ritorsivo – scrive ad esempio-, deve rilevarsi che il fatto contestato non sussiste, poiché lo spostamento di Nadia Minelli non è avvenuto con atto della giunta Goracci o di quella Ercoli». «La giunta del sindaco Guerrini, successore di Maria Cristina ercoli, ha deliberato lo spostamento di Nadia Minelli dal settore anagrafe a quello affari generali. Va poi osservato che la delibera è stata approvata in assenza di Ercoli». «Dunque, l’assegnazione ai servizi demografici, avvenuta per altro sotto la giunta Guerrini, non è l’effetto della decisione degli imputati, bensì della richiesta di Bazzurri, il quale è una delle fonti di accusa e non è certamente vicino agli imputati».

Il Niv Il capo ‘c’ delle imputazioni «abusando delle proprie qualità atti idonei a costringere i componenti del Nucleo informativo di valutazione a modificare le valutazioni dei dirigenti e le pesature dei settori da loro effettuate. In particolare, avendo ritenuto che i membri del Niv avevano riconosciuto un elevato punto a Nadia Minelli, tutti partecipavano a plurimi incontri con i componenti del Niv nel quale pretendevano la modifica delle graduatorie, valutate non positivamente in quanto non penalizzavano Minelli Nadia». «Proprio dalla lettura dell’imputazione – scrive Semeraro – per come formulata, emerge che mancano due degli elementi costitutivi del reato», «manca in particolare ogni riferimento ad una condotta idonea a coartare l’altrui volontà, mediante l’abuso costrittivo. Manca in particolare ogni riferimento alla minaccia, alla prospettazione di un danno ingiusto. Inoltre, anche dall’analisi degli atti emerge che nessun abuso costrittivo è stato commesso dagli imputati». «L’altro elemento che manca nell’imputazione, come correttamente rilevato dai difensori, è l’utilità perseguita dagli imputati: la condotta infatti sarebbe stata finalizzata ad arrecare un danno a Nadia Minelli e non a procurare un vantaggio, neanche indiretto per gli imputati. E l’utilità deve costituire l’oggetto della richiesta indebita del pubblico ufficiale, perchè è ciò che la vittima dà o promette».

La violenza sessuale Una lunga spiegazione il giudice Luca Semeraro la riserva anche al proscioglimento di Goracci dall’accusa di violenza sessuale, il capo ‘m’, perché, per l’accusa avrebbe cercato di baciare una vigilessa, abusando della sua qualità di sindaco.«Le dichiarazioni rese dalla persona offesa – per il giudice Semeraro – sono del tutto insufficienti e contraddittorie e inidonee a sostenere l’accusa in giudizio, va osservato infatti che, stando alle dichiarazioni di Sabrina Morena e da Orfeo Goracci risulta che tra i due, prima dei due episodi dei baci, vi fu un incontro intimo nell’abitazione di un’amica di Sabrina Morena. Ciò implica che l’incontro fu materialmente organizzato dalla stessa Sabrina che dovette parlare con la sua amica per avere l’appartamento, invitarvi Orfeo Goracci e combinare una data. Si tratta di attività materiali che implicano una piena e volontaria partecipazione all’incontro, rispetto alle quali la qualità di sindaco di Orfeo Goracci è assolutamente irrilevante». Dunque per il giudice, l’episodio del bacio, « se letto alla luce di questo altro episodio non assume rilevanza penale perché sarebbe non una manifestazione di una volontà violenta, ma innesterebbe su di un rapporto intimo già instaurato»

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