La scheda di un referendum

di Daniele Bovi

Prosegue con il nuovo articolo 120 della Costituzione, che disciplina il potere sostitutivo del governo, l’analisi dell’impatto che la riforma costituzionale ha sui livelli territoriali di governo. Nella prima puntata Umbria24 si è occupata della redistribuzione delle materie di competenza tra Stato e Regioni, fatta dalla riscrittura dell’articolo 117, e nella seconda dell’introduzione del principio dei costi standard.

Va a modificare l’articolo 120 della Costituzione, quello che regola il cosiddetto «potere sostitutivo» del governo nei confronti delle autonomie territoriali, il 34 del testo di riforma sul quale domenica si esprimeranno gli italiani attraverso il referendum. Mentre il primo comma, quello che vieta alle Regioni di imporre dazi su importazioni o esportazioni, di limitare l’esercizio del diritto al lavoro e l’adozione di provvedimenti che limitino la libera circolazione di cose e persone, rimane identico, le novità sono concentrate tutte nel secondo comma. La più importante è quella contenuta nel secondo periodo, il quale rimanda a una legge (adottata con il nuovo procedimento bicamerale) che dovrà stabilire i casi di «esclusione» di sindaci o presidenti dall’esercizio delle loro funzioni «quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario». Insomma, in caso di crac il governo potrebbe ‘licenziare’ un sindaco o un presidente e mandare al loro posto un commissario. Ma non è tutto così semplice come potrebbe apparire.

LO SPECIALE REFERENDUM

Cosa dice la Corte costituzionale Prima di tutto occorrerà vedere cosa stabilirà con precisione la legge a cui fa riferimento il testo, e poi bisognerà tener conto del fatto che un decreto legge datato 2011, quello che venne chiamato «Premi e sanzioni», introdusse un’ipotesi di rimozione del presidente della Regione che venne però bocciata due anni più tardi dalla Corte costituzionale con la sentenza 219. Il decreto faceva riferimento al «grave dissesto finanziario» riferendosi al disavanzo sanitario, e il compito di accertarlo spettava alla Corte dei conti. I giudici costituzionali in primis sottolinearono che l’articolo 126 della Costituzione, cioè quello che dà la possibilità al Presidente della Repubblica di sciogliere consiglio regionale e rimuovere un presidente per atti contrari alla Carta o per aver commesso gravi violazioni della legge, non c’è riferimento alla Corte dei conti, che tra l’altro opera su tempi (non chiariti dal decreto) più lunghi di quelli della politica. Il «Premi e sanzioni» poi attribuiva un ruolo anche alla Commissione per le questioni regionali, il cui parere avrebbe rappresentato una limitazione dei poteri del Capo dello Stato. In caso di grave dissesto – si chiede il Servizio studi della Camera – si applicherà l’articolo 126 o il nuovo 120 costituirà una deroga?

Potere sostitutivo Nel primo periodo invece, nel procedimento attraverso il quale il governo si sostituisce agli organi di enti locali e Regioni viene introdotto il parere preventivo del nuovo Senato. Un parere, obbligatorio ma non vincolante, che «deve essere reso» entro 15 giorni dalla richiesta del governo. Il testo di riforma non spiega cosa succederà in caso il parere non arrivi, ma tutto fa dedurre che il governo possa comunque procedere. Altra deroga alla necessità di acquisire il parere, i casi di «motivata urgenza». Secondo il testo costituzionale oggi in vigore, non toccato dalla riforma, il governo può sostituirsi agli organi di enti locali e Regioni se questi non rispettano norme e trattati internazionali o norme comunitarie, oppure in caso di pericolo grave per incolumità e sicurezza pubblica e quando sia in ballo «la tutela dell’unità giuridica», «l’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali».

Come funziona Il meccanismo attualmente in vigore, nel quale andrà inserito (al momento non è chiaro in quale punto) il parere del Senato, è quello della legge La Loggia del 2003 e funziona così: in primis il governo assegna alla Regione o all’ente locale interessato un «congruo termine» per fare i compiti che non ha fatto; in caso non li faccia, il Consiglio dei ministri «adotta i provvedimenti necessari, anche normativi», o nomina un commissario. Se invece c’è l’assoluta urgenza, i provvedimenti vengono adottati dal Consiglio dei ministri e poi, in caso, la Conferenza Stato-Regioni o la Stato-Città possono chiederne il riesame. Attenzione però, perché la consolidata giurisprudenza costituzionale spiega che il governo non può esercitare questi poteri per la semplice inerzia degli enti: servono sempre le gravi ipotesi previste dall’articolo 120 e una procedura che garantisca sussidiarietà e leale collaborazione.

Twitter @DanieleBovi

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