Una scheda referendaria

di Daniele Bovi

Prosegue con il nuovo articolo 119, quello che disciplina l’autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali, l’analisi dell’impatto che la riforma costituzionale ha sui livelli territoriali di governo. Nella prima puntata Umbria24 si è occupata della redistribuzione delle materie di competenza tra Stato e Regioni, fatta dalla riscrittura dell’articolo  117, e del meccanismo del «regionalismo differenziato». 

È il quarto comma del nuovo articolo 119 della Costituzione, già modificato nel 2012 quando nella Carta fondamentale fu introdotto il principio del pareggio di bilancio, a contenere una delle novità più importanti per Regioni ed enti locali sul fronte della loro autonomia finanziaria. «Con legge dello Stato – recita infatti l’ultimo periodo del quarto comma – sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell’esercizio delle medesime funzioni». Se il 4 dicembre dunque gli italiani dovessero dire Sì alla riforma costituzionale del governo Renzi, verrebbero introdotti i costi standard, da tempo al centro del dibattito per quanto riguarda la sanità, per la quale viene impiegata la gran parte dei bilanci delle Regioni.

Costi standard Almeno nelle intenzioni il sistema dei costi standard elimina il meccanismo della spesa storica: al posto di quest’ultima nei vari settori dell’amministrazione occorrerà adottare i costi migliori a disposizione sul mercato, ai quali poi tutti gli altri si devono adeguare allo scopo, esplicitato nella riforma, di promuovere «condizioni di efficienza». Insomma, per beni e servizi simili Regioni ed enti locali devono spendere le stesse quantità di risorse. Leggendo bene il testo della riforma si nota chiaramente che esso si limita a fare un primo riferimento a costi e fabbisogni standard: l’applicazione pratica di questa disposizione infatti viene demandata a una legge ordinaria (il procedimento sarà quello monocamerale ‘partecipato’ previsto dalla riforma), quindi al momento non è chiaro quando questo obbiettivo sarà centrato.

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Federalismo Della determinazione dei fabbisogni si parla ormai da quando, nel 2009, fu approvata la legge delega sul federalismo fiscale ed essa è alla base di un meccanismo fondamentale, ovvero quello che in sequenza prevede la loro determinazione, il calcolo della differenza tra costo standard e risorse dell’ente e sistema di perequazione (che deve essere integrale nel caso dei livelli essenziali delle prestazioni, al momento però definiti solo per l’ambito sanitario); un sistema di perequazione che non viene intaccato dalla riforma. Quanto alle altre modifiche apportate dal testo, oltre all’eliminazione dal ‘vecchio’ articolo 119 di ogni riferimento alle Province, c’è l’adeguamento a quanto previsto dal nuovo articolo 117 di cui Umbria24 ha parlato qui, ovvero quello che redistribuendo le materie di competenza cambia gli equilibri tra Stato e Regioni (a favore del primo).

Le altre novità Con la riforma infatti tra le materie che tornano pienamente nelle mani dello Stato c’è anche quella relativa al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Regioni ed enti locali mantengono la loro autonomia finanziaria di entrata e di spesa, sempre nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, nonché il diritto alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali ma il tutto dovrà essere in armonia con la Costituzione e – questo il nuovo testo – «secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario». Tutte fonti di finanziamento con le quali Regioni ed enti locali «assicurano» (il testo vigente usa invece il meno stringente «consentono») il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche a loro attribuite.

Twitter @DanieleBovi

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