di Enzo Beretta

La Quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza del giudice per l’udienza preliminare di Perugia che aveva prosciolto un dirigente della questura e un funzionario amministrativo coinvolti nell’inchiesta sulla strage del Broletto. I fatti risalgono al 6 marzo 2013 quando l’imprenditore Andrea Zampi uccise a colpi di pistola Daniela Crispolti e Margherita Peccati, due impiegate della Regione, per poi togliersi la vita. Le riteneva responsabili di un finanziamento mai concesso alla sua azienda tessile.

«Il fatto non sussiste» Gli imputati, quattro in tutto, erano accusati dal pm Massimo Casucci di concorso colposo in omicidio doloso ma 18 mesi fa il gup Luca Semeraro ne aveva prosciolti due perché «il fatto non sussiste» assolvendo, invece, il medico di base di Zampi ed una funzionaria della questura giudicati con rito abbreviato. Per questi ultimi, considerato il ricorso della Procura, il processo d’appello inizierà il 12 settembre.

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Il ricorso del Pm Anche contro la sentenza di proscioglimento aveva presentato ricorso il Pm Casucci e mercoledì, al termine dell’udienza in piazza Cavour, i giudici della Quarta sezione penale hanno deciso che per il dirigente della questura e il funzionario amministrativo (difesi dagli avvocati Francesco Falcinelli e Rita Urbani) dovrà essere celebrato un nuovo processo. Soltanto dopo il deposito delle motivazioni potrà essere fissata la nuova data dell’udienza dinanzi ad un nuovo giudice.

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La pistola Andrea Zampi, malato di mente, non avrebbe dovuto possedere quella pistola Beretta detenuta in virtù di un porto d’armi per uso sportivo rilasciato dalla questura del capoluogo umbro. Ai poliziotti – secondo l’accusa – era sfuggito il decreto del Prefetto che vietava all’assassino di detenere la pistola.

La difesa Ha dichiarato l’avvocato Francesco Falcinelli: «A seguito della decisione della Suprema Corte il processo tornerà alla fase dell’udienza preliminare. Qui il giudice potrà valutare e si potranno introdurre profili circostanziali e storici preclusi ai giudici di legittimità. Sono  convinto che vi sono spazi per un nuovo proscioglimento della mia assistita che ha correttamente svolto le attività d’ istituto. Del resto – prosegue il legale – i tragici accadimenti non potrebbero  costituire decorso causale del legittimo provvedimento di trasporto di arma inerte emesso dall’Ufficio».

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