La questione della localizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili è stata al centro dell’intervento del presidente del Tar Umbria, Pierfrancesco Ungari, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. Nel tracciare il bilancio dell’attività 2025 Ungari ha richiamato con forza la necessità di «poter disporre di regole certe sui procedimenti e sulle localizzazioni», evidenziando come, nonostante il rilievo strategico delle infrastrutture Fer per la transizione energetica, il quadro normativo presenti ancora incertezze. «Paradossalmente, non mi sembra che sia stato raggiunto l’obiettivo, minimale ma strategico», ha osservato, sottolineando che i conflitti riguardano sempre più interessi pubblici costituzionalmente prioritari ed equiordinati, ambientali e cultural-paesaggistici. L’attuazione del sistema di pianificazione previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 199/2021 è avvenuta «in ritardo ed in modo parziale» con il decreto interministeriale 21 giugno 2024 e, in Umbria, con la legge regionale 7/2025.
Correttivi Secondo il presidente, la normativa lascia ancora margini di incertezza su cosa comporti in concreto la qualificazione di area idonea, ordinaria o non idonea, sui presupposti e sul funzionamento dei procedimenti autorizzatori e sulla rilevanza delle valutazioni delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli del patrimonio culturale. L’adozione di correttivi alla legislazione statale, con il testo unico di cui al decreto legislativo 190/2024 e con il decreto legge 175 e il decreto legislativo 178 del 2025, insieme all’impugnazione governativa di alcune leggi regionali, tra cui quella umbra, ha ulteriormente complicato la ricostruzione del quadro normativo.
Pianificazione «La legge, seppur in modo poco coordinato e poco chiaro, richiede una pianificazione non soltanto interdittiva ma anche propositiva delle aree destinate ad ospitare le infrastrutture Fer», ha aggiunto, evidenziando come la sorte dei diversi impianti continui a essere decisa dinanzi ai giudici amministrativi in controversie autonome, senza una seria valutazione delle alternative disponibili per conseguire i target di potenza da installare nel territorio regionale.
Bilancio Nel corso del suo intervento Ungari ha comunque evidenziato i risultati positivi dell’attività giurisdizionale del Tar Umbria nel 2025. «I risultati dell’attività giurisdizionale sono migliori delle previsioni programmatiche», ha affermato, ricordando che sono stati depositati 559 ricorsi, di cui 337 ordinari e 222 seriali relativi alle ottemperanze per le carte docenti e agli indennizzi ex legge Pinto presentati prima della sospensione dei giudizi disposta dalla legge di bilancio 2025. I ricorsi definiti sono stati 658, un numero superiore del 17,7% rispetto a quello dei ricorsi depositati, con una maggiore incidenza dei ricorsi non seriali rispetto al biennio passato. È proseguito così il percorso di riduzione dei ricorsi pendenti, che al 31 dicembre 2025 erano 1.209, con un abbattimento pari al 5,6%. Anche in questo caso, ha precisato il presidente, il dato sostanziale è migliore di quello statistico, poiché 888 ricorsi pendenti, pari al 73,4%, sono ex lege Pinto sospesi ope legis e potranno verosimilmente essere chiusi dal 2027 con sentenze dichiarative della cessazione della materia del contendere. Il «dato di produttività pro-capite», alla luce degli standard del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e dei dati contenuti nella relazione presentata all’inaugurazione di Palazzo Spada, «si può ritenere positivo». Anche i tempi di definizione risultano migliori della media degli organi di primo grado della giustizia amministrativa: dei 658 ricorsi definiti nel 2025, 260 erano stati depositati nello stesso anno, 117 nel 2024, 138 nel 2023 e 106 nel 2022. Un quadro che conferma l’efficienza dell’ufficio, ma che, sul fronte delle infrastrutture energetiche, richiama la necessità di una cornice normativa più chiara e coordinata per prevenire un contenzioso destinato altrimenti a restare centrale anche nei prossimi anni.
