Il Comune di Umbertide dovrà pagare 12.700 euro all’ingegnere umbro a cui ha affidato una serie di servizi tecnici per la ricostruzione post sisma delle scuole di Pierantonio, salvo poi procedere ad annullamento parziale in autotutela. L’invalidazione della procedura è stata ricondotta dall’ente sia al servizio di redazione del Dip (documento di indirizzo alla progettazione), che invece è di competenza del Rup (responsabile unico del procedimento) e non può essere delegato a soggetti esterni al Comune, sia perché non sarebbe stata rispettata la scansione temporale tra la definizione del Dip e del successivo progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Lo ha stabilito con sentenza depositata oggi 24 settembre il Tar dell’Umbria che, riconoscendo la «buona fede» di entrambe le parti, ossia del Comune di Umbertide e del professionista nella complessa vicenda, ha comunque respinto il ricorso presentato da quest’ultimo, accogliendo però la richiesta di risarcimento.
L’ingegnere davanti ai giudici ha impugnato la determina del febbraio scorso con cui l’ente ha proceduto all’annullamento parziale per la «progettazione di fattibilità tecnica ed economica (primo stralcio) e progettazione esecutiva (primo stralcio) dei lavori di realizzazione di un polo scolastico unico, primaria e secondaria di primo grado, nella frazione di Pierantonio a seguito del sisma del 9 marzo 2023». Il collegio (presidente Ungari) non ha però condiviso le contestazioni sollevate dal professionista esterno e ha, in sostanza, giudicato corretto l’epilogo a cui è giunto dopo quasi due anni il Comune di Umbertide, ossia l’annullamento in autotutela dell’affidamento.
Tuttavia, la complessa vicenda è iniziata nel maggio del 2024, quando all’ingegnere è stato formalizzato il primo affidamento diretto, motivo per cui il Tar ha ritenuto «risarcibili le spese sostenute in vista dello svolgimento dell’incarico, poi rivelatesi inutili in seguito all’annullamento dello stesso» per circa 12.700 euro, mentre le spese di lite, considerato il mancato accoglimento del ricorso del professionista, sono state compensate.
