La protezione del fiume Tevere e la sicurezza dei cittadini contro il rischio idraulico sono più importanti del profitto economico dell’azienda. Potrebbero essere sintetizzate così le ragioni con le quali, nelle scorse ore, il Tar dell’Umbria ha respinto il ricorso della Piselli Cave a proposito di un nuovo impianto a Città di Castello, nell’area di San Secondo.
Il caso La vicenda ha avuto inizio il 3 aprile dell’anno scorso, quando la società, che già gestisce un’attività estrattiva nella zona, ha presentato al Comune di Città di Castello la richiesta per l’accertamento di un nuovo giacimento di cava. Il progetto riguardava un’area agricola situata a circa 50 metri dal sito esistente. Per procedere erano necessarie una variante al Piano regolatore e l’avvio della valutazione ambientale preventiva. Il problema risiedeva nel fatto che il terreno individuato ricadeva in una zona sensibile: le fasce di esondazione del fiume Tevere, classificate dal Piano di assetto idraulico a pericolosità idraulica elevata (per quanto riguardava le fasce A e B) e minore (fascia C).
Lo stop Nel corso delle verifiche, la Regione ha rilevato l’incompatibilità dell’opera con le norme di sicurezza e ha emanato, a ottobre, un provvedimento che imponeva il dimezzamento dell’area di scavo: l’attività estrattiva veniva vietata nelle fasce A e B, consentendo i lavori solo nella fascia C. Si è trattato di una decisione che ha ridotto drasticamente l’area utilizzabile: secondo l’azienda rimaneva solo il 10 per cento del progetto originario, mentre per gli uffici pubblici la quota salvaguardata era del 25 per cento. Di fronte al rifiuto della Regione di rivedere il provvedimento, la società a dicembre ha deciso di rivolgersi alla giustizia amministrativa.
Il ricorso Davanti ai giudici del Tar, l’impresa ha sostenuto che le norme tecniche del Piano di assetto idraulico non vietassero in modo assoluto l’apertura di nuovi siti, ma ne permettessero l’attività a patto di adottare misure di mitigazione del rischio. La società nel progetto aveva previsto anche la creazione di vasche di contenimento dell’acqua per ridurre il pericolo di alluvioni, contestando alla Regione un cambio improvviso di orientamento rispetto a decisioni passate. Infine, l’azienda ha ritenuto scorretto l’uso della fase di valutazione ambientale preliminare per limitare l’attività economica e ridurre la superficie di scavo.
La sentenza Un impianto argomentativo che non ha convinto il Tar. I giudici nella sentenza hanno infatti chiarito che il Piano elenca in modo tassativo solo le attività consentite nelle fasce protette, come gli ampliamenti e la manutenzione di siti esistenti, escludendo implicitamente i nuovi impianti. Ammettere nuove cave vietando solo i prolungamenti di quelle vecchie sarebbe un paradosso. La sentenza stabilisce che il Piano di Bacino ha «efficacia immediatamente vincolante» e che le norme di sicurezza prevalgono su qualsiasi pianificazione locale o regionale.
La questione economica La scelta della Regione di bloccare subito il progetto nelle aree a rischio, così da evitare passaggi burocratici inutili, è stata così ritenuta corretta. I giudici hanno anche precisato che i precedenti pareri regionali riguardavano ampliamenti e non l’apertura di nuovi giacimenti. Sulla questione economica, il Tar ha stabilito che l’interesse della ditta a massimizzare i guadagni sfruttando le aree più ricche di materiale è «recessivo rispetto all’interesse pubblico primario della tutela dal rischio idraulico e della conservazione degli ecosistemi».
