La gioia bianconera (foto archivio)

di Ivano Porfiri

Gara 4 delle semifinali scudetto di volley non si rigiocherà. Lo ha deciso il giudice unico federale Massimo Pettinelli, dopo aver esaminato il ricorso proposto dalla Copra Elior Piacenza, che contestava un errore tecnico dell’arbitro durante il quarto set. Ora è ufficiale: giovedì la Sir Safety Perugia si gioca gara 1 della finale contro Macerata (si giocherà nelle Marche, mentre gara 2 è in programma domenica a Perugia). Non c’è carta bollata a turbare il sogno.

Il verdetto Il giudice unico federale Massimo Pettinelli decreta: «di respingere il reclamo proposto dal sodalizio Copra Elior Piacenza; di omologare la gara in epigrafe con il risultato conseguiito sul campo; di incamerare la tassa reclamo».

Le motivazioni Pubblichiamo per intero la sentenza del giudice unico federale:

Esaminati gli atti ufficiali di gara, letto il reclamo e rilevatane la ritualità il Giudice osserva:

Il reclamo della Soc. Copra Elior Piacenza si fonda sull’errore arbitrale verificatosi nel corso del IV Set allorché veniva richiesta la sostituzione del libero “dichiarato inabile” dal proprio allenatore. Ottenuta l’autorizzazione, il nuovo giocatore veniva però fatto entrare in campo solo dopo lo svolgimento di una azione di gioco e non immediatamente, come era stato richiesto. Ritenendosi danneggiata, per la mancanza del libero nel corso della medesima, la Soc. Copra Elior Piacenza proponeva reclamo. Il reclamo appare fondato nel “rito” avendo peraltro il direttore di gara confermato i fatti descritti e, quindi implicitamente ammesso la violazione della regola di gioco 19.4.2.2.

Pur tuttavia questo Giudice non può esimersi dal rilevare che l’azione di gioco sopra descritta, si è conclusa a favore della società reclamante. Appare quindi di tutta evidenza che il principio dell’interesse ad agire richiesto dall’art. 67 Reg. Giur. e che deve porsi alla base del gravame, sia venuto sostanzialmente meno.

Tale principio non è disatteso ma rafforzato dal successivo art. 68 Reg. Giur. il quale stabilisce che possono essere fatti valere tutti i motivi ostativi alla omologa della gara secondo i Regolamenti Fipav e Regole di Gioco.

Nel caso di specie tali motivi non sono stati obiettivamente rinvenuti, perché la fase di gioco contestata, pur sussistendo l’errore arbitrale, si è conclusa favorevolmente per la società reclamante.

La decisione sul reclamo proposto deve quindi formarsi non secondo la logica del suo contenuto bensì attraverso una connotazione diversa del problema. In sostanza il Giudice deve decidere se privilegiare il principio dell’interesse ad agire o dare maggior credito all’errore arbitrale.

Ai fini del proprio convincimento, soccorre il citato art. 67 Reg. Giur. il quale anche recependo un principio generale dell’ordinamento statuale, fa proprio il requisito dell’interesse ad agire che deve assistere anche la proposizione del reclamo. Tale requisito fondante non è stato rinvenuto nel caso di specie, perché come già detto, la Soc. Copra Elior Piacenza non ha tratto svantaggio alcuno dalla errata decisione arbitrale.

La dotta ed articolata difesa del Sodalizio anche se ricca di riferimenti analogici, deve considerarsi priva di pregio, non avendo centrato la vera essenza del problema giuridico sollevato, ma si è limitata a dimostrare quanto in effetti già evideenziato nel rapporto arbitrale, tanto da rendere ultronee le argomentazioni dedotte.

Per le suesposte considerazioni e dovendosi uniformare all’inderogabile principio dell’interesse ad agire, inesistente nel caso di specie, attesa la favorevole conclusione dell’azione di gioco, il reclamo deve essere respinto.
Per quanto sopra premesso il G.U.F.

DELIBERA

– di respingere il reclamo proposto dal sodalizio Copra Elior Piacenza;
– di omologare la gara in epigrafe con il risultato conseguito sul campo;
– di incamerare la tassa reclamo.

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