Una scheda

di Daniele Bovi

Inizia con questo articolo la serie di approfondimenti che Umbria24 dedicherà da oggi al 4 dicembre all’impatto che la riforma costituzionale ha sulle istituzioni del territorio, a partire dalla Regione e dalle sue competenze. I prossimi articoli si occuperanno di temi come le Province, l’autonomia finanziaria degli enti locali, il futuro della Conferenza Stato-Regioni, gli emolumenti dei consiglieri e altro ancora.

Sono servite quasi 40 pagine al Servizio studi della Camera dei deputati per spiegare come cambia, con la riforma sulla quale gli italiani si esprimeranno il 4 dicembre attraverso il referendum, il rapporto tra lo Stato e le Regioni definito nel 2001 attraverso la (criticatissima) riforma del Titolo V; argomento che non infiamma bacheche dei social network e talk show ma che invece è tra i più rilevanti del disegno di legge. La riforma sposta gli equilibri a favore dello Stato, concedendo però alle Regioni la possibilità di ottenere «ulteriori forme di autonomia» a patto che abbiano i conti in ordine. La novità fondamentale sta però nella ampia riscrittura dell’articolo 117 della Costituzione, che elimina la competenza concorrente, fonte di un enorme contenzioso di fronte alla Corte costituzionale, e ridistribuisce le materie. Una partita dalla quale lo Stato esce rafforzato, dato che viene ampliato l’elenco delle materie di sua esclusiva competenza anche se non mancano, fa notare il Servizio studi, «quelle che potrebbero definirsi di competenza esclusiva “attenuata”», cioè quelle dove detterebbe solo «disposizioni generali e comuni» o «di principio». Un elemento che potrebbe generare confusione.

Le competenze Partendo dalle materie sulle quali lo Stato avrà competenza piena, ci sono il sistema tributario, l’energia, il commercio con l’estero, i porti e gli aeroporti, il coordinamento della finanza pubblica, la previdenza, la tutela e la sicurezza sul lavoro nonché le politiche attive del lavoro. E poi ancora la protezione civile, le disposizioni sulla sicurezza alimentare, la programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica, la promozione della concorrenza, la legislazione elettorale, le disposizioni sulle forme associative dei Comuni e altro ancora. Nelle mani statali ci sono anche l’ordinamento delle professioni, dello sport e della comunicazione. Quanto alle Regioni, alle quali spettano comunque tutte quelle materie non espressamente riservate alla competenza esclusiva dello Stato, la riforma attribuisce quella sulla «promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese»; in più, in tema di finanza pubblica, potranno sottoscrivere intese con altri enti territoriali della Regione affinché vengano rispettati gli obbiettivi programmatici. Sempre alle Regioni toccherà la «rappresentanza delle minoranze linguistiche».

Competenza attenuata C’è poi il capitolo, molto importante, dedicato a quelle materie che sono suddivise tra Stato e Regioni in quanto il primo, come accennato, ha una competenza «attenuata». La più importante, quella sulla quale si concentra la gran parte del bilancio delle Regioni, è la salute: lo Stato detterà le disposizioni generali e comuni, mentre l’Umbria e le altre si occuperanno di programmazione e organizzazione dei servizi. Assetto simile per quanto riguarda le politiche sociali e l’istruzione, con la Regione che si occuperà di servizi scolastici e promozione del diritto allo studio, anche universitario, per la formazione professionale, le infrastrutture strategiche e per il governo del territorio. E proprio in tema di infrastrutture l’articolato spiega che le Regioni dovranno pensare alla loro «dotazione» nonché alla mobilità all’interno del territorio regionale. Disposizioni generali e di principio lo Stato le detterà anche sulla promozione e organizzazione di attività culturali, con palazzo Donini al quale spetterebbe la «disciplina» di queste attività «per quanto di interesse regionale» e lo stesso succederà per il turismo: la Regione, in caso vinca il Sì, penserà solo alla «valorizzazione e organizzazione».

L’AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI

Clausola di supremazia Da ultimo ci sono i beni culturali e paesaggistici: tutela e valorizzazione sono in capo allo Stato mentre della disciplina della promozione si occuperanno le Regioni. Da segnalare poi la ‘sparizione’, dal nuovo articolo 117, dei rapporti internazionali e con l’UE e delle competenze in tema di casse di risparmio, rurali e così via. Nel complesso un quadro dove lo Stato esce rafforzato e dove per alcune materie (vedi per esempio la sanità, i beni culturali o la pianificazione del territorio ad esempio) all’atto pratico sembra non sempre chiarissimo il confine tra disposizioni di principio e le varie discipline regionali. Altro elemento decisivo che la riforma introduce è la cosiddetta «clausola di supremazia» in base alla quale lo Stato può intervenire su materie a esso non attribuite quando lo richieda «la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica» o quella «dell’interesse nazionale». Il mezzo sarà un disegno di legge che dovrà passare attraverso il procedimento legislativo monocamerale con un ruolo però rinforzato del nuovo Senato (se voterà a maggioranza assoluta, la Camera dovrà fare altrettanto), oppure la decretazione d’urgenza o il «voto a data certa».

Regionalismo differenziato Accanto all’evidente ampliamento dei poteri dello Stato la riforma dà la possibilità alle Regioni a statuto ordinario (per quelle a statuto speciale va fatto un discorso a parte), attraverso la modifica dell’articolo 116, quello che si occupa del «regionalismo differenziato», di ottenere più competenze su alcune materie. Alcune sono escluse, come protezione civile, infrastrutture strategiche (porti, aeroporti e non solo) ed energia, mentre quelle sulle quali la Regione può chiedere voce in capitolo ci sono ad esempio istruzione, turismo, politiche sociali, formazione professionale e politiche attive del lavoro. Il tutto però a un patto: l’equilibrio tra spese e entrate. Sul punto il Servizio studi parla di «questione interpretativa in ordine al fatto se sia sufficiente che tale requisito sussista al momento della approvazione della legge che riconosce l’ulteriore autonomia o se non sia invece necessario che tale requisito permanga anche successivamente», pensa la perdita delle nuove competenze. Quanto al meccanismo, funzionerebbe così: servirà una legge bicamerale ma senza voto della maggioranza assoluta (che è invece richiesto ora) mentre non è più necessario che sia la Regione a chiedere l’avvio del procedimento. Permane sempre, invece, la necessità di un’intesa tra Stato e Regione.

Twitter @DanieleBovi

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