di Daniele Bovi
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«Chi non ha controllato ritiene anche di aver fatto bene, di non aver violato un obbligo che, si potrebbe dire, prima che dalla legge discende da una regola elementare che attiene al rigoroso rispetto del pubblico denaro». E’ il passaggio più duro della delibera della Corte dei conti, firmata da Salvatore Sfrecola, con la quale la magistratura contabile all’inizio di giugno ha giudicato «parzialmente irregolari» le rendicontazioni dei gruppi consiliari di palazzo Cesaroni relative all’anno 2012. Ed è proprio con le parole citate in apertura che la Corte risponde al documento inviato dal consiglio regionale dopo la prima delibera, quella di aprile dove venivano rilevate «molteplici irregolarità sia di carattere formale che sostanziale». Nella sua difesa, alla fine di maggio, palazzo Cesaroni spiegava ai magistrati (c’è anche un refuso relativo all’articolo in questione) che non si è tenuto conto di quanto previsto dalla legge regionale del 1996, che regola la materia, relativamente ai controlli di corrispondenza tra spese e finalità che l’Ufficio di presidenza è tenuto a fare.
Fuori luogo E non se ne è tenuto conto perché secondo il consiglio regionale la norma è stata abrogata recependo i controlli più stringenti, affidati alla Corte dei conti, voluti dal governo. In una sorta di limbo normativo quindi i controlli non sono stati fatti. Il Collegio dei revisori inoltre, osservava sempre il consiglio regionale, non più formato da consiglieri ma da professionisti estratti a sorte, non ha controllato perché ancora in quella fase transitoria non si era insediato. Una linea difensiva commentata in modo assai duro dai magistrati che parlano di «affermazione del tutto inaccettabile» e di «tesi assolutamente priva di fondamento giuridico». E poi la reprimenda citata in apertura. La Corte giudica «fuori luogo» il richiamo all’articolo della legge del 1996, «anche laddove se ne invoca una presunta abrogazione». L’obbligo del controllo interno, dicono i magistrati, c’era eccome anche nel 2012 e in caso di cose fuori posto sarebbero dovute scattare le sanzioni. Cioè la sospensione dei contributi.
IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE
Ingiustificabile risultato «Con riferimento all’esercizio 2012 – commenta sempre la Corte – ove fossero accolte le osservazioni formulate dalla Regione, si perverrebbe all’ingiustificabile risultato della mancanza totale di controlli interni» e quindi della possibilità di applicare sanzioni. Fatto tanto più grave perché capita «in un periodo storico in cui il legislatore più ne ha sentito l’esigenza». Insomma, una bocciatura netta. Nelle 21 pagine vergate da Sfrecola le bacchettate non si fermano però qui. In primis «desta non poche perplessità» il fatto che la documentazione giustificativa, invece che essere prodotta entro il 31 dicembre o al massimo entro la fine di febbraio, sia arrivata più tardi e a rate. Documentazione conservata dai gruppi «per effetto del principio di riservatezza» (cioè in ossequio alla privacy). E così finisce sotto la mannaia della Corte anche la grande anomalia italiana, quella di denaro pubblico che finisce a enti formalmente di diritto privato come i partiti.
Niente privacy I gruppi, sottolineava nel suo documento il consiglio regionale, sono qualcosa di particolare rivestendo una funzione sia parlamentare che politica, e non assimilabili «agli organi dell’istituzione stessa». Un po’ organi interni dell’assemblea e un po’ «proiezioni nei consigli dei partiti» che, in quanto tali, sono soggetti privati. Un principio di riservatezza che però nel caso dei gruppi «non rileva», che deve cedere a a quello di «trasparenza» in caso di «gestione del denaro pubblico» Tutto ciò «in funzione di garanzia della correttezza della gestione». E poi, come si potrebbe controllare senza avere in mano scontrini e fatture? Nelle sue conclusioni la magistratura contabile scende nei dettagli dei singoli addebiti. Sul mancato rispetto, da parte di alcuni gruppi, della rendicontazione attraverso il tipo di tabella previsto dalla legge, la Corte concorda con la Regione ritenendo che non sia vincolante ma che è comunque una «grave trascuratezza». La «disomogeneità» è perciò da censurare, anche perché qualcuno quel modello l’ha rispettato. Quindi, la tesi della «consolidata prassi operativa non può essere condivisa».
Le spese di rappresentanza Un lungo capitolo è dedicato alle spese di rappresentanza, o meglio, alla loro definizione considerata troppo generica. «Una denominazione onnicomprensiva – è scritto – che tutto vorrebbe giustificare e che non consente di dichiarare illegittimità». Una «formula assolutamente generica» in cui finisce tutto ciò che non riguarda spese postali, telefoniche o di affitto di beni. Un quadro di fronte al quale la magistratura invoca una «ripartizione più analitica» così da poter rendere conto al consiglio regionale «e alla comunità» di come viene speso il denaro pubblico. L’ultimo appunto riguarda i beni durevoli. Nelle sue osservazioni palazzo Cesaroni parlava di «assenza di notizie circa l’iscrizione ad inventario di beni durevoli». Beni che invece, ad esempio stampanti, «risultano acquistati e non inventariati». Eppure, chiosano i magistrati, tenere un inventario «è regola antichissima».
Otto inchieste aperte Intanto emerge che da parte della procura regionale della Corte dei conti sono otto le indagini aperte sulle assemblee politiche principali: tre sul Consiglio regionale, una sulla Provincia di Perugia, tre sul Consiglio comunale di Perugia e una (ormai quasi a sentenza) sul Consiglio comunale di Terni. Tra le varie contestazioni, la mancata rendicontazione di spese o l’aver gonfiato il numero delle sedute comunali per ottenere più denaro.
