Fac simile per i ballottaggi

di Daniele Bovi

Niente voto disgiunto e, almeno secondo quanto spiega la legge elettorale, niente voto alla lista anche se un ‘paracadute’ c’è. Domenica 8 giugno i cittadini di Perugia, Terni e di altri sette comuni della regione (Foligno, Spoleto, Orvieto, Gubbio, Marsciano, Bastia Umbra e Gualdo Tadino) sono chiamati al ballottaggio per scegliere il proprio sindaco. La scheda che verrà consegnata alle urne sarà ovviamente diversa da quella del primo turno. Come si può vedere nel fac-simile pubblicato venerdì dal ministero dell’Interno infatti, dentro il seggio gli umbri troveranno i nomi dei due candidati in un rettangolo e sotto i simboli delle liste che lo sostengono, che possono essere anche più di quelli del 25 maggio per via degli apparentamenti, eventuali alleanze che vanno comunicate in modo ufficiale ai Comuni entro domenica. Grazie a questo meccanismo liste che sono rimaste fuori dai consigli comunali possono sperare, ovviamente solo in caso di vittoria del candidato scelto, di partecipare alla ripartizione dei seggi.

IL MANUALE PER IL VOTO IN PDF

Come funziona Seggi che saranno aperti solamente nella giornata di domenica dalle 7 alle 23 (subito dopo partirà lo spoglio e la diretta non stop di Umbria24) e in questo caso il sistema di voto è diverso rispetto al primo turno: sulla scheda va infatti messa una croce solo all’interno del rettangolo che contiene il nome scelto. Niente voti alle liste e niente voto disgiunto quindi, grazie al quale il 25 maggio si poteva scegliere un candidato sindaco e una lista ad esso non collegata. Se si tracciasse quindi un segno su un candidato e poi un altro su una lista che sostiene l’avversario, il voto sarebbe inevitabilmente nullo.

Il voto valido In caso invece qualcuno tracciasse solo la croce su una lista, come spiega il ministero dell’Interno a pagina 132 del manuale per le operazioni nei seggi, «si ritiene che la validità del voto debba essere riconosciuta – è scritto – anche quando l’espressione del voto stesso sia stata impropriamente apposta fuori dallo spazio contenente il nominativo del candidato, ovvero sul contrassegno di un gruppo o di una lista collegati, nella considerazione, quindi, che la volontà effettiva dell’elettore sia comunque manifesta e sempre che il voto sia valido sotto tutti gli altri aspetti. Negli stessi sensi, è da ritenersi valida l’espressione di voto per un candidato sindaco o presidente di provincia anche in presenza di più segni di voto apposti sul nominativo del candidato alla predetta carica e/o su uno o più simboli di liste o gruppi collegati». Insomma, in questo caso si applica il principio del favor voti.