Un Centro di identificazione ed espulsione . Foto archivio

Pubblichiamo l’opinione dell’avvocato Francesco Di Pietro sulla questione di una possibile apertura di un Centro di identificazione ed espulsione a Perugia, dibattito aperto dalla proposta del segretario del Pd di Perugia Franco Parlavecchio e che sta suscitando forti polemiche.

di Francesco Di Pietro*

Il 21 agosto scorso, per la prima volta, un cancelliere tedesco si reca in visita al campo di concentramento di Dachau.
La notizia mi ha fatto per un attimo ripensare al valore ed al significato che questi luoghi, i campi di concentramento nazisti, hanno per noi oggi.

Gustavo Zagrebelski ha definito Auschwitz “un ombra che pesa sulla considerazione che l’uomo può avere di se stesso” (Il diritto mite, 1992). E con “uomo” non intende il solo carnefice, ma l’intero genere umano. Ho sempre pensato che dopo Auschwitz nulla è rimasto come prima nella storia. L’uomo dopo Auschwitz ha una grande responsabilità: tornare ad essere uomo; togliersi di dosso la sporcizia morale che lo ha regredito ad uno stato subumano; tornare alle sue qualità umane. E affinché ciò avvenga, oggi noi non dobbiamo avvicinarci, minimamente e neanche per un attimo, a creare un qualcosa che sia anche lontanamente simile ad Auschwitz!

Ma non è stato così. L’uomo dimentica. Ed ecco i vichiani corsi e ricorsi della storia. Ecco tornare dei “luoghi fisici” in cui vi è una sospensione dei diritti fondamentali. Di quei diritti scolpiti nella “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” del 1948 e nella “Convenzione europea dei diritti dell’uomo” del 1950. E gli esempi, dal dopoguerra ad oggi, son tanti. Ma è di un esempio in particolare che vorrei trattare, in quanto oggetto di discussione proprio in questi giorni: i Centri di identificazione ed espulsione, per stranieri irregolari sul nostro territorio.

Nati nel 1998 (legge Turco Napolitano) col nome di C.P.T. (Centri di permanenza temporanea), nome poi cambiato (con decreto d’urgenza del 22 maggio 2008!) in C.I.E. (Centri di identificazione ed espulsione). Cosa sono? E’ presto detto. Si tratta di muri di cemento armato, di gabbie, di sbarre, di reticolo di filo spinato, di videosorveglianza, di sorveglianza armata, ecc.
Ma torniamo per un attimo ad Auschwitz.
Nel 1945 cade la Germania nazista, e l’Italia viene liberata. Ecco un rinnovato clima democratico ed una Costituzione (definita la più bella del mondo). E tra le tantissime funzioni della Costituzione vi è anche quella di essere una sorta di “promemoria” (come quei “post-it” che si attaccano al frigorifero). Gli uomini infatti dimenticano, rifanno gli stessi errori del passato, e la Costituzione serve loro a ricordarglieli affinchè non li ripetano: “Le Costituzioni si fanno nei momenti in cui i popoli sono sobri, a valere per i momenti seguenti, in cui possono essere ebbri” (G. Zagrebelsky, La virtù del dubbio, 2007).

La nostra bella Costituzione ci ricorda appunto che vi son stati momenti in cui noi Italiani eravamo ebbri e seguendo un condottiero in camicia nera (altrove la camicia era bruna, ed era peggio) è successo che alcuni uomini hanno leso le libertà di altri uomini. La Costituzione è un “promemoria”. La Costituzione ci ricorda. E ci ricorda che la libertà personale è inviolabile, e che “non è ammessa forma alcuna di detenzione (…) né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge” (art. 13). Allora viene da chiedersi: quando nel 1998 furono istituiti i C.P.T. e quando successivamente (2002 e 2009) furono dilatati i tempi di permanenza sino agli attuali 18 mesi, avevamo pensato che si rischiava di creare qualcosa di concettualmente simile ai campi di concentramento?

A scanzo di equivoci, preciso subito che si tratta certamente di fenomeni diversi storicamente e nella loro fisicità: siamo ovviamente lontanissimi dal lavoro forzato (che avrebbe reso libero: arbeit macht frei) e dalle camere a gas. Ma un elemento in comune c’è. E non è il filo spinato. Nei CIE finiscono dentro soggetti a causa di una loro condizione amministrativa (non avere un permesso di soggiorno), quindi non necessariamente (e non solo) coloro che sono colpevoli di aver commesso reato. Nei lager finivano dentro soggetti a causa di una loro condizione personale (essere Ebrei). Una condizione amministrativa. Una condizione personale. E badiamo che la condizione personale (la religione ebraica) preesiste alla qualificazione fatta con legge o altro provvedimento (pensiamo alle leggi razziali naziste dal 1933 in poi; ed alle leggi razziali fasciste del 1939). Invece la condizione amministrativa (essere “straniero irregolare”) è frutto di qualificazione fatta con legge e provvedimento amministrativo. E parliamo di una legge (il d.lgs 286/1998 con le importanti modifiche del 2002 con legge “Bossi Fini” e del 2009 con “pacchetto sicurezza”) per cui è facilissimo cadere nella condizione di irregolarità.

Si pensi, come causa di irregolarità, alla perdita del posto di lavoro (magari a causa di un licenziamento illegittimo, e comunque cosa diffusa in questo periodo di crisi economica). O si pensi alla condanna, anche di solo primo grado, per diversi tipo di reato. Il furto aggravato, per esempio. Ed è tale anche rubare un cioccolato dal bancone del bar: nei CIE non finisce solo il trafficante internazionale o lo spacciatore di stupefacente. Ma anche il ragazzo rom, per esempio. E magari un ragazzo reo di un piccolo furto (o “reo” del mero reato di “clandestinità”) condivide la stanza con un delinquente incallito. E’ quindi la legge stessa che “crea” la condizione di irregolarità. Per poi “punire” gli stranieri irregolari con una “detenzione amministrativa” sino a 18 mesi in un C.I.E.

“Che altro fate, di grazia? Prima create dei ladri per poi punirli voi stessi?” (Tommaso Moro, Utopia). Parafrasando Moro: creiamo dei “clandestini”, per poi punirli noi stessi! Torniamo alla nostra bella Costituzione. Ed andiamo più nello specifico, ponendoci una precisa domanda: i C.I.E. sono costituzionalmente legittimi? E’ chiaro che siamo in presenza di una restrizione della libertà personale. I Padri costituenti quasi immaginavano che oltre la detenzione carceraria, avremmo dato vita ad altre forme di limitazione di libertà, ed hanno stabilito garanzie per entrambe. Né valgono artifizi di tipo linguistico per edulcorare la situazione reale: non più la parola “permanenza” (via con decreto d’urgenza la sigla C.P.T.). O non parlare di “detenuti”, bensì di “trattenuti” o “ospiti”: anche Ulisse ed i suoi compagni erano “ospiti” della maga Circe (Omero, Odissea, canto X). E’ lo stesso Ministero dell’Interno a dire che la funzione dei CIE è quella di “evitare la dispersione degli immigrati irregolari sul territorio e di consentire la materiale esecuzione, da parte delle Forze dell’ordine, dei provvedimenti di espulsione emessi nei confronti degli irregolari.” (sito web Ministero).

Ma tutto questo avviene solo nei casi e nei modi previsti dalla legge, in osservanza dell’art. 13 della Costituzione? Quanto ai casi, la risposta è sì. L’art. 14 del Testo unico immigrazione (fonte primaria, visto che è un decreto legislativo) fissa i casi in cui può avvenire il trattenimento nel CIE. Ossia i seguenti: occorre procedere al soccorso dello straniero, occorre procedere ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità; occorre procedere all’acquisizione di documenti per il viaggio; indisponibile un vettore o altro mezzo di trasporto idoneo.

Il punto problematico riguarda non i “casi”, ma i “modi” del trattenimento. Questi sono previsti dalla legge? Da una legge frutto di una discussione in Parlamento tra i rappresentanti da noi eletti? Così come vuole la Costituzione. O le modalità sono devolute alla discrezione delle autorità amministrative di Polizia? L’art. 14 del Testo unico immigrazione dice che il trattenimento deve avvenire nel CIE più vicino “tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”. Quindi ad individuare e costituire una struttura immobiliare come CIE è il Ministero dell’Interno, senza che la legge stabilisca determinate caratteristiche o prescriva l’assenza di alcuni vizi. E’ capitato quindi che nel 2011 un’area utilizzata come rifugio dai raccoglitori di pomodoro in Basilicata, e poi chiusa perché assenti le condizioni igieniche, sia stata trasformata in pochi giorni in un CIE: il quotidiano “La Repubblica” lo definì la “Guantanamo italiana”.

Altro esempio, sempre del 2011, furono le tre navi attraccate al porto di Palermo e trasformate in CIE galleggianti.
E si può immaginare quali siano le condizioni di vita all’interno di tali strutture. Non mi dilungo sul punto e rinvio alle relative inchieste giornalistiche. Così come rinvio ai servizi di cronaca ed alle inchieste giornalistiche sui recenti gravi fatti nei CIE di Gradisca d’Isonzo e di Crotone.

Dicevo: la legge non dà indicazioni precise riguardo le modalità di trattenimento. Si limita a dire che si deve assicurare assistenza e pieno rispetto della dignità; e che è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l’esterno (art. 14, comma 2, testo unico immigrazione). E si badi bene che per quanto riguarda la detenzione in carcere (quindi di soggetti condannati per un qualche reato che stanno scontando una pena), vi è una precisa legge (legge n. 354 del 1975, ordinamento penitenziario) che stabilisce quali siano le condizioni del trattamento penitenziario: le caratteristiche degli edifici, il vestiario, l’igiene, l’alimentazione, il servizio sanitario, le visite esterne, ecc. Invece, per i CIE nulla di ciò: nessuna garanzia di legge circa le modalità del trattenimento è prevista per gli stranieri irregolari. Sotto tale angolazione, gli autori di reato son trattati meglio di chi ha come unica colpa quella di essere privo di permesso di soggiorno. Le uniche previsioni sono stabilite in un regolamento (DPR 394/1999). Si badi però: regolamento (frutto del governo), e non legge (frutto del Parlamento), come invece prescrive l’art. 13 Costituzione.

Leggiamo l’art. 21 comma 8 di questo Regolamento (è il punto nodale): “Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all’interno del centro, comprese le misure strettamente indispensabili per garantire l’incolumità delle persone, nonché quelle occorrenti per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalità di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal Ministro dell’interno”.
Quindi, la disciplina della “vita” all’interno del CIE è demandata al Prefetto, secondo direttive del Ministro. Con una discrezionalità molto ampia. Troppo. Ne consegue che tale disciplina varia da Prefettura a Prefettura, quindi da centro a centro. Quindi andiamo dal centro in cui sono prescritte scarpe senza lacci a quello in cui è obbligatorio radersi a vista in una gabbia metallica; dal centro in cui son vietati i cellulari con fotocamera a quello in cui lo son vietati del tutto. E gli esempi possono continuare.

Concludendo sul punto: la mancata previsione con legge di come debba avvenire il trattenimento nel CIE comporta forti dubbi della loro legittimità costituzionale. Tanti altri sarebbero, poi, gli argomenti di discussione intorno all’arcipelago CIE (per usare il titolo del dossier della Onlus Medici per i diritti umani). Argomenti che vanno dall’effettiva utilità ai fini dell’esecuzione dell’espulsione agli elevati costi di gestione.

Avviandomi a considerazioni finali, penso (come tanti) che il fenomeno migratorio andrebbe e potrebbe essere gestito meglio, ed anche senza strutture del genere. Le vicende degli ultimi giorni hanno acceso ed animato la discussione: la rivolta al CIE di Gradisca d’Isonzo; la morte di un Marocchino al CIE di Crotone; la chiusura dello stesso; la visita del Ministro Kyenge. E la totalità delle dichiarazioni sono state nel senso di critica e di proposta di chiusura dei centri: il 21 agosto la presa di posizione ufficiale della Provincia di Gorizia; il 22 luglio il segretario del sindacato di Polizia SIULP definisce i CIE come bombe ad orologeria pronte ad esplodere; di maggio di quest’anno è il rapporto della Onlus “Medici per i diritti umani”. Solo per citare le dichiarazioni più autorevoli e degne di nota.

Ignazio Silone (Fontamara) narra dei contadini che fondano un giornale e decidono di chiamarlo “Che fare?”.
Appunto, la domanda è: che fare?
Innanzitutto, il trattenimento nel CIE dovrebbe avvenire solo in casi eccezionali di effettiva difficoltà nell’esecuzione dell’espulsione, e con forme di limitazione della libertà circoscritte nel tempo breve (non certo 18 mesi), sotto il costante controllo dell’autorità giudiziaria togata (non più di un Giudice di Pace, che decide sulla convalida all’interno del centro stesso), con il monitoraggio del servizio sanitario nazionale e degli enti di tutela degli immigrati. Il tutto deve essere espressamente previsto per legge. Esiste una dettagliata proposta di riforma della normativa generale dell’immigrazione stesa dall’A.S.G.I. (Associazione Studi Giuridici Immigrazione).

Ma in ogni caso, l’attuale impostazione normativa dei CIE va superata senza se e senza ma. E ciò va fatto innanzitutto per l’affermazione di un principio costituzionale, per cui ogni restrizione della libertà personale deve essere disciplinata per legge quanto a casi e modi. E l’affermazione del principio è nell’interesse di tutti: Italiani e stranieri. La storia insegna che creare dei “luoghi fisici” in cui vi è una sospensione dei diritti fondamentali è molto pericoloso. E tali “luoghi fisici” oggi non sono (o non sono stati) solamente i C.I.E. E non riguardano solo gli stranieri da espellere. Lo è stata la caserma di Bolzaneto, al G8 di Genova. Lo sono state le tendopoli per i terremotati aquilani (dove, come documentato nel film “Draquila”, era vietata la libera manifestazione del pensiero).

Siamo disposti a tollerare la presenza di luoghi del genere? Siamo disposti quindi a rinunciare alla nostra di libertà?
Si badi bene che accettare che venga leso il principio di inviolabilità della libertà personale significa accettarlo per tutti, anche per gli Italiani, e non per i soli stranieri irregolari. Né la lesione del detto principio trova giustificazione nella affermazione di altro principio più importante (come un asserito ordine pubblico). Non possiamo infatti accettare la violazione di diritti fondamentali di altri, in nome di una posizione di (asserito) benessere individuale. Non possiamo usare “l’altro” (o chiamiamolo “prossimo”) come mezzo.

“Agisci in modo da considerare l’umanità, sia nella tua persona, sia nella persona di ogni altro, sempre anche come scopo, e mai come semplice mezzo” (Kant, Critica della ragion pura). E’ una massima che ognuno di noi dovrebbe avere in mente. E principalmente chi ci governa e chi pretende di fare politica attiva.

*Avvocato esperto di normativa sull’immigrazione

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