di Massimo Alunni Proietti*
Dopo le indagini sulla legittimità delle villette realizzate in area boscata e la sentenza della magistratura penale di non luogo a procedere nei confronti di tecnici e amministratori del Comune di Magione per gli atti compiuti nell’approvazione del PRG, e soprattutto dopo la recentissima sentenza del TAR Umbria n. 235 depositata il 5 maggio 2014, sono caduti tutti i dubbi di legittimità e di efficacia del PRG stesso.
Infatti, la sentenza del TAR Umbria n. 235/2014 ha respinto il ricorso di Italia Nostra che chiedeva l’annullamento del PRG approvato nel 2009, per le parti in cui venivano classificati edificabili i terreni situati nell’area collinare di San Feliciano, in quanto tali previsioni avrebbero violato le disposizioni statali e regionali in materia di tutela delle aree boscate.
Tali censure, sollevate dall’associazione ambientalista, sono state respinte dal TAR in quanto le aree oggetto di vincolo provvedimentale (come nel caso in questione in base ad un Decreto Ministeriale degli anni ’60), classificate zone residenziali di tipo “B“ e di tipo “C” dal Piano Regolatore del Comune alla data del 1985, non possono considerarsi boscate ai sensi del’art. 146, comma 2 e 4 del d.lgs. 490/2000. Le aree ricadono peraltro in un ambito già completamente urbanizzato ed edificato da molti anni, con diritti edificatori acquisiti.
Sulla base della decisione del Tar Umbria, le suddette previsioni normative devono essere interpretate nel senso che in tali zone, in forza del vincolo provvedimentale, qualsiasi tipo di intervento è soggetto ad autorizzazione paesaggistica, ma le stesse zone, anche in base alle disposizioni della legislazione dell’ Umbria, non sono inedificabili in modo assoluto.
La sentenza ha anche affermato che tale interpretazione è sostanzialmente conforme alla interpretazione autentica introdotta dall’art. 124 della legge regionale n. 8/2011, poi inspiegabilmente abrogata, con la quale la Regione aveva chiarito le disposizioni della l.r. 27/2000 nel senso appunto ora confermato dalla citata sentenza del TAR Umbria.
*Sindaco di Magione