di Giovanni Ruggiero
Quante sono le imprese che rischiano di chiudere per le diverse modifiche all’art.239 del nuovo codice sulla proprietà industriale (CPI)? Il numero preciso non si conosce, ma si sa per certo che 90 piccole e medie imprese italiane, con il loro carico di 4.500 dipendenti e 400 milioni di fatturato (di cui la metà concentrata in Toscana, ma con importanti presenze nelle Marche ed Emilia Romagna oltre che nell’indotto umbro) rischiano l’impasse produttivo o il fallimento, a seconda che il recente decreto legge sullo sviluppo venga convertito così come formulato in ultima stesura o se in corso d’iter si pieghi ad interessi lobbistici.
Di che si sta parlando? Della tutela del diritto d’autore, relativamente alle sue applicazioni nell’industrial design. Più semplicemente, della possibilità che alcuni manufatti risultanti dalla messa in produzione o brevettabilità di una creazione dell’ingegno umano possano essere riprodotti liberamente una volta caduti in pubblico dominio, ossia una volta che siano scaduti i termini di tutela del diritto. Ma quale? Il diritto d’autore o quello di inventore? Perché diversi sono i limiti: 70 anni dalla morte dell’ideatore dell’opera o 20 anni dalla data di deposito della domanda. E non è una differenza da poco, poiché rimanda allo spirito del legislatore, che aveva posto tali termini per contemperare gli interessi dell’inventore con quelli della collettività, evitando monopoli eccessivi nello sfruttamento di un’opera che escluderebbe per lungo tempo dal godimento le grandi masse. In più va specificato che il diritto d’autore tutela le opere dell’ingegno di carattere creativo, ma manca dell’applicabilità industriale che è propria del diritto di inventore. Per cui la legge 663/41 prevedeva la non “cucibilità” tra i due diritti.
Questo concetto è venuto meno con il decreto legislativo 95/2001, che nel recepire la direttiva europea 98/71/CE, ha ammesso alla tutela del diritto di autore anche le opere del disegno industriale che permettono di individuare valore artistico e creativo. Secondo quali criteri e a discrezione di quale “alta autorità garante” non si è mai capito. Sta di fatto che la “cucibilità” o assimilabilità delle due diverse fattispecie tutelate, a vantaggio del diritto di autore, ha modificato i termini di scadenza, ampliando la tutela (70 anni dalla morte dell’autore) e determinando il conflitto con coloro che legittimamente avevano avviato produzione, commercio e vendita di articoli riproducenti beni non più coperti da alcun diritto. Da qui il rischio chiusura di intere produzioni nazionali e la necessità di una moratoria concretizzatasi nell’art.239 del nuovo codice di proprietà industriale, che faceva proprio il termine di dieci anni fissato dal decreto legislativo 164 del 2001.
La Corte di giustizia europea è intervenuta recentemente legittimando le rivendicazioni delle imprese riproduttrici del design d’autore, pur ribadendo che i termini di garanzia andavano ristretti e che alla tutela del diritto d’autore dovevano essere assoggettate anche le opere cadute in pubblico dominio anteriormente al 2001. Il che ha introdotto un pericoloso precedente di retroattività della norma ed un assurdo limite alla libera circolazione delle idee e delle merci create in virtù di quelle idee (è lo stesso concetto che impedisce di rendere economici gli antivirali o farmaci salvavita a buona parte del pianeta). E permette di dire ai giovani imprenditori che non possono più produrre quello che era lecito per i loro padri ed i loro nonni. Da qui l’allarme e lo sforzo del legislatore italiano di contemperare il dettato della legislazione europea con quello nazionale.
Il nuovo art.239 del CPI, contenuto nel recente decreto legge sullo sviluppo (d.l. 70/2011), pur applicando la sentenza europea, fa salvi i terzi che nei dodici mesi precedenti all’aprile 2001 hanno commercializzato e prodotto beni “realizzati in conformità con le opere del disegno industriale divenute di pubblico dominio”, estendendo tale tutela anche ai cinque anni successivi. Ma dice anche che le opere dell’ingegno verranno tutelate se precedentemente registrate. Da qui l’ira di Confindustria (Sole 24 ore 17 maggio: “Zegna, il design va protetto”), che spera in una modifica restrittiva nella fase di conversione del decreto, e la levata di scudi in difesa del decreto di quanti ritengono questa non rappresenti la partita di un piccolo gruppo contro una lobby potente (il Fatto quotidiano 21 maggio: “Tremonti sfila la poltrona a Montezemolo”), bensì una tappa di un più ampio conflitto che contrappone la libera iniziativa economica a tentativi di imporre nuove forme di monopolio, a svantaggio dell’interesse collettivo e beneficio di una ristretta oligarchia. Sicuramente torneremo a parlarne presto.


Dopo aver letto l’articolo di Giovanni Ruggiero sulle norme riguardanti le modifiche all’art. 239 del CPI, mi sono venute in mente alcune piccole imprese che conosco, che hanno basato la propria esistenza sulla produzione di prodotti appartenenti un tempo a grandi marchi e che una volta scaduto il termine del monopolio, sono stati riproposti. Che fine faranno? E’ vero che il diritto d’autore è una cosa che va tutelata, ma d’altro canto bisogna pensare bene alle conseguenze perché anche se statisticamente parlando 4.500 dipendenti con 400 milioni di fatturato non sono grandi cifre, dietro ognuno di questi lavoratori c’è una storia, una famiglia a carico, un mutuo da pagare, ecc. Già nell’antichità si lasciavano apposta le spighe sui campi, per esempio, per dare la possibilità ai poveri e svantaggiati di raccogliere qualcosa. Perché in occasione delle modifiche all’art. 239 del CPI non si potrebbe applicare un simile principio secondo il motto “vivi e lascia vivere”?
Man mano che leggevo l’articolo di Ruggiero sul “Nuovo codice di proprietà industriale” cresceva in me una sorta di perplessità mista a rabbia. La cosa che mi ha reso perplesso è stata la poca rilevanza data alla notizia di cui se ne trova poca traccia persino nell’web. Perchè se è vero che stiamo parlando di numeri percentualmente bassi rispetto all’economia nazionale, è pur vero che in una situazione economica e occupazionale come quella Italiana, che è ottimistico definire preoccupante, la perdita di quattromila posti di lavoro (peraltro difficilmente ricollocabili), ai quali vanno aggiunti quelli dell’indotto, dovrebbe preoccupare tutti e non solo i diretti interessati. La rabbia invece nasce dalla consapevolezza che questa situazione è il frutto di un economia ancora troppo legata al potere di lobby potenti che oggi più che mai fanno sentire il loro potere anche a livello politico (come accade anche per il nucleare). Sono stufo di vedere i nostri governanti portare in trionfo il libero mercato solo quando questo può portare loro dei quadagni per poi rinnegarlo se tocca i privilegi di qualcunche componente della casta. Io credo che il rispetto delle invenzioni ed innovazioni sia fondamentale in qualsiasi campo o settore industriale, altrimenti si rischierebbe una drastica riduzione della ricerca , ma credo altresì che senza un mercato liberato da tutte le infinite restrizioni che lo soffocano sarà assai difficile poter uscire dalla crisi profonda nella quale, nonstante quello che ci vogliono far credere, l’Italia (e parte dell’Europa) è ancora affossata. Quindi la mi speranza, anche in virtù degli ultimi risutati elettorali che hanno “punito” un politica votata agli interessi di singole persone, è che quando se ne tornerà a parlare (secondo Ruggiero presto) la situazione sarà positivamente e rapidamente risolta a vantaggio de benessere collettivo.
Mi permetto di sollevare un piccolo rilievo: si dice che la sentenza della CGUE ha introdotto un principio di retroattività normativa, questo però non è corretto. Al diritto dell’Unione Europea viene riconosciuta una sostanziale primazia sugli ordinamenti interni (per la giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana la sentenza di riferimento è quella relativa al caso Costa Vs. Enel del 1964), tanto che in caso di conflitto tra norme di origine domestica e norme comunitarie la Corte di Giustizia si esprime assicurando che le prime vengano “disapplicate”. Questo significa, nel caso specifico, che i contenuti direttamente applicabili della direttiva del 98 prevalgono sulle leggi nazionali che dispongano norme ad essi contrari. Non si tratta quindi di retroattività di una norma, ma dell’inapplicabilità di una norma sì cronologicamente successiva (il d. lgs. del 2001), ma inferiore dal punto di vista della gerarchia delle fonti.
Caro Francesco,
grazie per la risposta, ma il discorso è più complesso e riguarda i diritti di preuso. Tant’è che la Corte di Giustizia europea non ne ha cancellato gli effetti per tutti gli interventi precedenti al 2001.
Dunque, non si tratta di fonti del diritto e di gerarchia delle fonti, sulle quali concordo perfettamente con la tua disamina. Quello che si chiede è in quale Paese democratico e liberale sarebbe possibile che una norma non regoli che per l’avvenire e che subordini comportamenti precedentemente leciti all’ostracismo? Giusto, dunque, il recente decreto del Governo, che prova a fissare un termine di moratoria per tutti coloro che nei 12 mesi precedenti il nuovo intervento normativo e per i manufatti acquistati, prodotti e commercializzati, nei 5 anni successivi si possa ricorrere ad una sanatoria, in virtù del diritto di preuso o della volgarizzazione del diritto per lo scadere dei termini di tutela fissati dalla norma stessa. Quello che è grave è che Confindustria, per fini men che nobili, stia orchestrando pressioni affinché nei 60 giorni di conversione del decreto, questo venga rimaneggiato nel senso più favorevole ad una estensione retroattiva a tutto ciò che è stato operato prima del 2001. Questa sì che è una aberrazione giuridica e la fine del diritto liberale, inteso nel concetto della certezza delle regole e dell’irretroattività della norma.
Giovanni Ruggiero