«In sede di approvazione della Legge di stabilità, il governo ha accolto un ordine del giorno (che ho presentato insieme a deputati toscani, abruzzesi, ferraresi, marchigiani e agli altri deputati umbri del Pd Sereni, Ascani e Giulietti) che impegna lo stesso esecutivo a reperire ulteriori risorse per il risarcimento degli obbligazionisti e piccoli azionisti colpiti dalla vicenda delle banche, nel caso in cui i cento milioni di euro stanziati nella Legge di stabilità 2016 non fossero sufficienti». Lo comunica il parlamentare Walter Verini, capogruppo democratico in commissione Giustizia della Camera.

SALVABANCHE SPIEGATO IN MANIERA SEMPLICE

La nota «Considero importante l’impegno contenuto nell’ordine del giorno – specifica Verini perché conferma che Governo e Parlamento non lasceranno sole le tante persone perbene, molte tra l’altro di fascia sociale certamente non elevata, che non essendo pienamente informate dei rischi, hanno sottoscritto o sono state indotte a sottoscrivere le obbligazioni, perdendo i risparmi di una vita, il Tfr e così via». «Già l’intervento del governo con i cento milioni del fondo interbancario – prosegue Verini – e gli arbitrati gestiti dall’autoritá Anticorruzione guidata da Raffaele Cantone daranno una risposta importante, mentre andranno avanti accertamenti e inchieste per accertare responsabilità contabili, amministrative e penali della vicenda. L’impegno preso da Pd, Governo e Parlamento anche con questo ordine del giorno accolto potrà ulteriormente contribuire a rasserenare il più possibile la situazione».
ORDINE DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame istituisce un Fondo di solidarietà finalizzato al risarcimento dei danni subiti dagli investitori che, alla data di entrata in vigore del decreto legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche poste in risoluzione con i provvedimenti del 21 novembre scorso; le misure introdotte si pongono l’obiettivo di minimizzare gli effetti negativi del processo di risoluzione sulla componente socialmente più debole degli investitori coinvolti, che possa aver agito senza la necessaria consapevolezza del livello di rischio del prodotto acquistato; il Fondo di solidarietà è gestito e alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi, con una dotazione sino a un massimo di 100 milioni di euro; con decreto interministeriale saranno definite le modalità di accesso alle prestazioni in favore degli investitori, i criteri di quantificazione e le procedure da esperire, anche di natura arbitrale;
l’istituzione del Fondo di solidarietà è volta ad assicurare la tutela verso tutti i detentori di obbligazioni subordinate delle quattro banche che risultano danneggiati, per numerose ragioni, dall’investimento effettuato, anche in ragione del fatto che una parte degli investitori ha subito perdite patrimoniali tali da determinare condizioni di particolare vulnerabilità economica e sociale; in particolare le procedure arbitrali stabiliranno gli indennizzi dovuti, valutando i casi i cui gli istituti bancari hanno contribuito a ingenerare nell’acquirente la convinzione di avere sottoscritto un titolo a basso livello di rischiosità; in numerosi casi gli strumenti finanziari, sottoscritti anche in parallelo all’accensione di mutui,sono stati acquistati su indirizzo di figure del sistema bancario locale verso cui il cittadino riponeva la massima fiducia; alcuni investitori dichiarano inoltre di aver subito pressioni o di aver espresso un consenso non consapevole, dovuto anche alla sottoscrizione di moduli di scarsa comprensibilità,
impegna il Governo nel garantire la massima tutela degli investitori che, alla data di entrata in vigore del decreto legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell’Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, a valutare l’opportunità e la necessità di alimentare ulteriormente il Fondo di solidarietà a tal fine istituito, se la dotazione attualmente prevista non risulterà in grado di far fronte alle esigenze finanziarie connesse alla corresponsione di tutte le prestazioni che saranno dovute.