di Daniele Bovi
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Sono tre i punti della nuova legge regionale sul commercio, propedeutica al testo unico, finiti nel mirino del governo che, mercoledì durante il consiglio dei ministri, ha deciso di impugnarla di fronte alla Corte costituzionale perché, secondo il responsabile degli Affari regionali Graziano Delrio, violerebbe gli articoli 41 e 117 della Carta fondamentale: due riguardano le norme sui distributori di carburante e una quelle sui cosiddetti poli commerciali. I rilievi più importanti sembrano però riguardare proprio i distributori.
Distributori Con l’articolo 43 del testo votato dal consiglio regionale alla fine di aprile, si impone ai nuovi impianti di dotarsi di almeno un carburante green (gpl, metano, biodiesel, idrogeno o colonnine tramite le quali ricaricare le auto elettriche). Tutto ciò «a condizione che tale ultimo obbligo – è scritto nella legge ricalcando quanto detto nel decreto legge del 2011 sulle liberalizzazioni – non comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionati alle finalità dell’obbligo». Secondo il governo la norma umbra è in contrasto col decreto sopra citato in cui si dice che «l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non può essere subordinato, tra l’altro, all’obbligo della presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo». La legge umbra è quindi «limitativa della concorrenza», violando quanto riportato dall’articolo 117 della Costituzione, che affida la tutela della concorrenza all’esclusiva potestà statale.
I self-service Il governo sottolinea con la matita blu anche le nuove norme sui distributori self-service senza gestore. Secondo la Regione possono essere aperti solo se di «pubblica utilità» ma ciò, osserva l’esecutivo, è restrittivo «in quanto condiziona l’apertura di un impianto senza gestore» all’essere «o l’unico impianto del Comune o un impianto posto ad almeno dieci chilometri dal punto di distribuzione più vicino». Questo tipo di impianti senza gestore, si aggiunge nell’impegnativa, sono stati completamente liberalizzati proprio dal dl sulle liberalizzazioni, secondo il quale «non possono essere posti vincoli o limitazioni all’utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato».
Poli commerciali Il primo punto dell’impugnativa riguarda, come detto, le norme sui «poli commerciali», una definizione tutta umbra che non esiste a livello nazionale. Per poli commerciali la Regione intende quei negozi inseriti in edifici contigui oppure, ad esempio, su più piani o in un’unica struttura dotata di più ingressi autonomi. Secondo le complesse norme regionali sui poli, dice il governo, ci sarebbe l’eventualità che un «negozio di vicinato» (quelli fino a 250 metri quadrati) possa essere sottoposto «ad autorizzazione preventiva» in quanto parte di un polo commerciale. A priori, dice il governo, «l’esercente non potrebbe essere in condizioni di conoscere i requisiti di accesso all’attività stessa». L’avvio dell’attività infatti potrebbe essere sottoposto a disposizioni specifiche sulla superficie complessiva e ciò rappresenta un qualcosa di «restrittivo e discriminatorio», in contrasto col decreto liberalizzazioni e col principio di libertà dell’iniziativa economica sancito dall’articolo 41 della Costituzione.
