di Giovanni Ruggiero
Il rischio che migliaia di lavoratori nel settore dell’arredamento di interni si ritrovino per strada si fa concreto. E che non sia la battaglia delle imprese di questo solo settore e della loro rappresentanza (Consorzio Origini) lo dimostra il fatto che se passasse impunemente il criterio della retroattività dell’applicazione della norma ai 70 anni dalla morte dell’autore, si aprirebbe un bel secolo di contenziosi in tutti i settori in cui è possibile la dilatazione della tutela autoriale alle creazioni industriali. Che si tratti del disegno del vostro tappeto piuttosto che la sfrangettatura delle vostre tende o l’inclinazione delle vostre sedie. Su questa poca consapevolezza e totale disinformazione torniamo, dopo aver già trattato su Umbria24.it il tema in un precedente articolo, perché riteniamo si tratti di una battaglia di libertà e di civiltà importante al pari di quelle sull’acqua pubblica o sul nucleare, anche se dotata di minor visibilità.
LA LISTA COMPLETA DELLE AZIENDE
Con la lettera a Tremonti e Romani da parte della presidente Marcegaglia, Confindustria è entrata pesantemente in gioco nell’iter di conversione dell’art. 8 comma 10 del recente decreto sullo sviluppo, chiedendone una sua modifica sostanziale.
Cosa prevede tale decreto?
“La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell’articolo 2, n. 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano divenute di pubblico dominio a seguito della cessazione degli effetti della registrazione. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora divenute di pubblico dominio a seguito della scadenza degli effetti della registrazione non rispondono della violazione del diritto d’autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso”.

Ossia il Governo, pur applicando la direttiva europea, che richiede una parificazione regolamentatrice del disegno industriale, non può non tener conto dei diritti sorti legittimamente prima che la coscienza giuridica europea imponesse un’equiparazione normativa anche su questo fronte.
Se il decreto verrà così convertito, le migliaia di dipendenti di centinaia di imprese manifatturiere italiane (soprattutto toscane, ma anche emiliane, umbre, marchigiane, venete), nate per lo più come artigiane e trasformatesi nel tempo in eccellenza italica, con un fatturato di oltre mezzo miliardo quasi interamente proveniente dall’export, saranno salve.
La stessa giurisprudenza rimane sconcertata sul peso da attribuire al design industriale.
Due giudici chiamati a dirimere la questione, ossia se la riproduzione di una sedia o di una lampada riveli anche un’anima artistica, hanno replicato con sentenze opposte.
A Milano, la riproduzione della celebre lampada Arco, frutto dell’immaginazione dei fratelli Castiglioni, ha visto contrapposte la società Flos SpA, che ne detiene i diritti patrimoniali, e la società Semeraro, la quale in virtù del decadimento in pubblico dominio del modello aveva prodotto e commercializzato una lampada (la Fluida) imitando la forma della Arco. La Flos ha ottenuto dal tribunale di Milano una inibitoria nei confronti della Semeraro a produrre e commercializzare tale lampada.
A Firenze il tribunale, al contrario, nella diatriba tra la Leather Form di Barberino Val d’ Elsa e la Cassina-Frau per la riproduzione della “chaise longue” di Le Corbusier (di cui Cassina vanta diritti dagli anni ’60), ha dato torto a Cassina, con una motivazione lapalissiana: una sedia per quanto ben curata e rifinita rimane pur sempre un oggetto di utilità che è difficile poter elevare ad opera d’arte o nella quale individuare “carattere creativo” se non “valore artistico”.
Per di più a gennaio 2011 è intervenuta una sentenza della Corte di Giustizia europea, che dopo aver richiamato il legislatore italiano a conformarsi alla norma europea nel senso di uniformare diritto d’autore con design industriale o modelli divenuti di pubblico dominio, ha previsto la possibilità di un periodo transitorio “conforme a principi di proporzionalità e ragionevolezza”, ritenendo implicitamente che la moratoria di dieci anni precedentemente prevista dal legislatore italiano fosse eccessiva. Da qui il nuovo intervento del Governo e una moratoria ridotta a 5 anni, che cerca di bilanciare gli interessi di entrambi i contendenti, nel rispetto della direttiva Ue e dei diritti di preuso. Una posizione osteggiata da Confindustria che invoca la difesa dell’italianità e della creatività dell’ingegno italico dalle copie pedisseque. Difesa che non è ostacolata dal presente decreto, ma che anzi tenta di tutelare pezzi di tessuto industriale nazionale destinati inevitabilmente alla chiusura se in sede di conversione prevalessero le sirene confindustriali sul buon senso e la certezza del diritto.
Per non tornare alle vicende Meucci-Bell sullo sfruttamento dei diritti per l’invenzione del telefono, è strano leggere che la stessa attenzione l’ Ue non l’abbia posta anche per altri. Ad esempio, Bob Kearns fu l’inventore del tergicristallo, ma la Ford lo impiantò e nonostante 26 cause nessuno diede ragione all’autore, in mancanza di una registrazione. Ad oggi non sarebbero estinti i diritti dell’autore. Così come per la biro o per l’iPod o per tante altre creazioni dell’ingegno, che sono state copiate e modificate da idee originali di partenza, di cui gli autori non hanno avuto né benefici morali, né patrimoniali. Non solo. Si dice che è la normativa europea a spingere per una applicazione della norma anche ai disegni non registrati. In realtà l’art.16 della Direttiva 98/71/CE recita: “le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicate le disposizioni nazionali applicabili ai disegni o modelli non registrati, ai marchi d’impresa o ad altri segni distintivi, ai brevetti per invenzione, ai modelli di utilità, ai caratteri tipografici, alla responsabilità civile e alla concorrenza sleale”. E all’art.17 si può leggere: “ciascuno Stato membro determina l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere”. Dunque, corretto l’intervento del Governo e il suo decreto, così come l’interpretazione data alla vicenda “chaise longue” di Le Corbusier dal tribunale di Firenze. Una sedia è pur sempre una sedia.


Nota esplicativa all’art. 10 del D.L. 70/2011
L’articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, come modificato dal comma 1 dell’articolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 131, è stato sostituito dal recente decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011 .
Dal punto di vista economico e sociale, la nuova legge pur confermando la tutela del diritto d’autore ai disegni e modelli registrati prima del 19 aprile 2001 ed, anzi, ampliando siffatta tutela ai disegni e modelli divenuti di pubblico dominio a seguito della cessazione degli effetti della registrazione prima della riferita data, consente di proseguire l’attività di impresa a quelle aziende che, prima dell’entrata in vigore nel nostro Paese della Direttiva 98/71/CE, facendo affidamento sulla libera riproducibilità delle opere di industrial design , avevano legittimamente prodotto e commercializzato opere che erano o erano divenute di pubblico dominio.
La norma in questione, contemperando gli interessi delle diverse realtà imprenditoriali che operano sul mercato, consente alle migliaia di piccole e medie imprese italiane di continuare a produrre ricchezza nel nostro Paese, dando lavoro a manodopera italiana, e contribuendo, in tal guisa, alla crescita economica del nostro Paese.
Non solo ma la novella legislativa consente alle stesse imprese di continuare a diffondere la cultura del design d’autore nel nostro Paese, attraverso l’allestimento di mostre, l’organizzazione di fiere e le esposizioni in musei dei cd. classici dell’industrial design.
Sotto il profilo squisitamente giuridico, la modifica apportata all’articolo 239 c.p.i. si giustifica in virtù del provvedimento giudiziale emesso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che, con la sentenza del 27 gennaio 2011 nel procedimento Flos-Semeraro (causa C-168/09), ha fornito un’interpretazione autentica della Direttiva 98/71/CE in materia di diritto d’autore applicabile ai disegni e modelli.
Invero, la Corte ha stabilito che l’art. 17 della menzionata Direttiva deve essere interpretato nel senso che solo un disegno o modello che sia stato oggetto di una registrazione in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro, può beneficiare della protezione concessa dalla normativa sul diritto d’autore di tale Stato membro.
In relazione ai disegni e modelli divenuti di pubblico dominio a seguito della cessazione degli effetti della registrazione, la Corte ha precisato che, se è vero che l’art. 17 della Direttiva 98/71 dispone che un disegno o modello che è stato registrato in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro beneficia altresì della protezione della legge sul diritto d’autore vigente in tale Stato dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma, è anche vero che lo stesso articolo consente agli Stati membri di determinare l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, ivi compreso il grado di originalità richiesto.
Per quanto concerne, invece, i disegni e modelli che, prima della data di entrata in vigore della normativa nazionale di trasposizione della Direttiva 98/71 nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro (ovvero il 19 aprile 2001), erano di pubblico dominio a causa della mancata registrazione, la Corte ha chiaramente sancito che agli stessi non possa essere riconosciuta una tutela autoristica.
Orbene, il legislatore italiano, ottemperando alla ricostruzione logico-sistematica della normativa europea sul cumulo della protezione per le opere dell’industrial design operata dall’Alto Consesso, ha modificato con l’art. 8 co. 10 del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 l’art. 239 del Codice della Proprietà Industriale.
Sulla base della nuova formulazione della disposizione transitoria codicistica da ultimo varata dal nostro Legislatore è solo rispetto alle opere del disegno industriale divenute di pubblico dominio al 19 aprile 2001 che può trovare applicazione la tutela autoriale, cioè rispetto agli oggetti di design precedentemente registrati come disegni e modelli, anche se la relativa registrazione fosse alla riferita data già scaduta.
La medesima protezione autoriale, che era stata estesa dall’art. 239 CPI nella precedente formulazione di cui all’art. 123 del D.Lgs. n. 131 del 2010 anche rispetto alle opere del disegno industriale in pubblico dominio al 19 aprile 2001, cioè mai registrate come disegni e modelli alla riferita data, resta invece rispetto a queste del tutto esclusa.
Si tratta di una soluzione che, pienamente conforme alle chiare statuizioni del Giudice comunitario, si colloca perfettamente nel solco della tradizione giuridica italiana e realizza una equilibrata sintesi di tutti gli interessi in gioco.
Avv. Prof. Aldo Fittante
Purtroppo in questi giorni LUCA CORDERO MONTEZZEMOLO attraverso i propri Organi di Stampa (Corriere della Sera e Sole 24ore) attraverso associazioni di categoria (Federlegno, Indicam) sta facendo enormi pressioni politiche ai deputati che devono convertire in legge il D.L. 70 del 13 maggio 2013.
Molti deputati della Lega Nord e del PDL, stanno presentando degli emendamenti per abrogare il comma 10 dell’art. 8 (contenuto nel D.L. di cui sopra) per la modifica dell’art. 239 del Codice della Proprietà Intellettuale.
I deputati della Lega Nord non sanno che Luca Cordero Montezzemolo è direttamente interessato a favorire il Gruppo Frau e in modo particolare la società CASSINA?
Sanno che la società Cassina è partecipata dal Gruppo Frau che ha sua volta è partecipato per la maggioranza da società Lussemburgesi?
Sanno che detto Gruppo ha uno stabilimento in Cina e che molta della loro produzione è realizzata in Medio Oriente?
Sanno che se il comma 10 dell’art. 8 (contenuto nel D.L. di cui sopra) per la modifica dell’art. 239 del Codice della Proprietà Intellettuale, non viene convertito in legge, nella sua stesura attuale, centinaia se non migliali di aziende rischiano di chiudere e che il lavoro fatto in Italia da dipendenti Italiani, sarà fatto in Cina?
Tutto questo è veramente incredibile.
E’ giusto tutelare il Design Industriale, il Made in Italy, ma trovo assurdo voler tutelare con leggi del 2011, disegni e modelli che sono di dominio pubblico da oltre 30 anni. Mi riferisco in modo particolare ai modelli di Le Corbusier, modelli disegnati negli anni trenta, industrializzati negli anni sessanta e prodotti da centinaia di aziende fin dagli anni 80, perché di dominio pubblico secondo le leggi vigenti e soprattutto perché mai registrate.
Ci sarebbe molto altro da scrivere ma mi fermo qui, pregando di consultare il sito http://www.consorziodesignorigini.it dove troverete molti punti interessanti.
E’ lampante il comportamento assolutamente scorretto di questa manciata di industriali che si riempono la bocca di fantomatico”MADE IN ITALY” e poi vendono prodotti a prezzi esorbitanti, fatti in Cina.
Non ci sto a comprarmi una poltrona a 5.000,00 drogata da una finta storia di “proprietà”.
Non siamo tutti autori e fautori del libero mercato? Boicottiamo i prodotti cinesi di scarsissima qualità, non quelli artigianali fatti interamente in italia.
Il design Industriale non è proteggibile dal diritto d’autore come “opera d’arte” in quanto i pezzi originali sono quelli nei musei e tutti gli altri prodotti sono riedizioni industrializzate rispetto al modello originale. Il design va tutelato, non è giustificabile però giocare con la vita di centinaia di pmi che sono state messe fuori legge con data addirittura retroattiva. Le pmi in questione producono nella piena legalità come confermato dalla Sentenza della Corte di Giustizia. Producono il 100% made in Italy con dipendenti italiani, fornitori italiani e materie prime italiane, al contrario di certe multinazionali che producono in CINA e sono compartecipate da aziende estere. Queste stesse multinazionali stanno cercando solo di creare un monopolio e di disfarsi con tutti i mezzi della concorrenza, della sana e libera concorrenza. Questo vuol dire non solo la perdita di centinaia di posti di lavoro, ma anche a non permettere più alla collettività di permettersi pezzi di design accessibili solo a pochi.
Sandra, purtroppo i nostri parlamentari, e in particolare quelli della V e della VI commissione che saranno chiamati a decidere, NON sanno nulla di tutto quello che tu hai scritto.
Ecco quello che mi sono sentito rispondere da alcuni deputati che almeno si sono degnati di parlarmi:
-‘Ho firmato quelcosa sul decreto….ma non so cosa’
-‘ Voi siete contraffatori, lo sappiamo tutti quello che succede negli scatinati di Prato’
-‘Ma lei deve stare tranquillo, potrà continuare a produrre i suoi mobili. Noi siamo contro le multinazionali e la produzione cinese e a favore delle PMI italiane.’
Cassina ha fatto una campgna di disinformazione clamorosa e pare stia riuscendo nel suo intento.
E’ assurdo!!!!!!!!!!!!
E’ UNA VERGOGNA!!!!!!SOLO IN ITALIA E’ PROPRIO CHI TI GOVERNA CHE TI IMPEDISCE DI LAVORARE!!!!
art. 239 cpi
carissimi, vorrei ricordarvi che qualcuno, della lega, inserì nel 2011 la modifica dell’articolo in questione, sopra citato.
Oggi si legge che è in atto una bufera nel partito della lega per via di tangenti intascate.
Ovviamente, sarà tutto da verificare e chiarire ma, vorrei solo mettere l’accento sulla questione portata avanti da questi signori e la loro, reale,carta d’identità.
Confido nella giustizia e nel lavoro, onesto, passionale, fatto di grandi sacrifici e dedizione che da sempre hanno contraddistinto il made in italy nel mondo, sopratutto quello prodotto,legittimamente e lealmente, dal distretto toscano.