di Mar. Ros.

Porta la firma di Ursula Von Der Leyen il Regolamento di esecuzione Ue 2020/1408 della commissione europea del 6 ottobre 2020 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fogli e rotoli di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan.

Thyssenkrupp Una buona notizia anche per Acciai speciali Terni, in prospettiva vendita e alla luce di quanto dichiarato, non più tardi di 5 mesi fa da Augusto Magliocchetti di Federmanager nel corso di un live talk proposto da Umbria24: «Va inviato un messaggio forte e chiaro ai decisori politici europei – tuona Magliocchetti – perché altrimenti Ast finirà per essere fortissimamente penalizzata. Siamo attualmente a 80 mila tonnellate mese di import da paesi extra ue, vale a dire 1 milione l’anno su 3 milioni di fabbisogno europeo annuale. L’Europa – sottolinea – deve assolutamente fare la sua parte in termini di dazi».

Acciaio Pubblicato mercoledì 7 ottobre in Gazzetta ufficiale dell’Unione, il regolamento entra in vigore già da giovedì 8 e ha effetto in ciascuno degli Stati membri. Questo il risultato dell’inchiesta aperta dalla Commissione nell’agosto 2019 e di cui Umbria24 aveva dato notizia. Dalla denuncia di Eurofer, tesa a difendere le produzioni siderurgiche del Vecchio continente, sono seguiti mesi di istruttoria che hanno coinvolto produttori europei, produttori esportanti in questione e la stessa Eurofer, European Steel Association che, all’epoca della segnalazione, specificava di agire «per conto di quattro produttori che rappresentano la totalità della produzione dell’Unione di quel tipo di coils» lasciando intuire un’alzata di scudi sui quattro poli europei dell’inox: Thyssenkrupp-Ast, Acerinox, Aperam e Outukumpo. Nel regolamento Ue presente anche la tabella delle aliquote del dazio antidumping applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione.

Regolamento Ue antidumping «L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società menzionate nel paragrafo 2 – si legge al comma 3 dell’articolo 1 – è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati».

Articolo 3 «Nessun dazio antidumping definitivo è riscosso retroattivamente per le importazioni registrate. I dati raccolti in conformità dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/104 non saranno più conservati».

Articolo 4 «L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori dalla Repubblica popolare cinese e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che: a) non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel corso del periodo dell’inchiesta (dal 1o luglio 2018 al 30 giugno 2019); b) non è collegato a un esportatore o un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e c) ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri».

Suderurgia La stessa Commissione Ue ha intanto aperto un ulteriore procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia, il denunciante è ancora Eurofer.

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