L'aula udienze del Tar (foto ©Fabrizio Troccoli)

Anche se la perdita della vista è un danno reale per i proprietari, il palazzo di cinque piani è stato costruito rispettando tutte le regole tecniche e i bonus previsti dalla legge; quindi la costruzione è legittima. È questo il cuore della sentenza con la quale, nelle scorse ore, il Tar dell’Umbria ha respinto il ricorso dei proprietari dell’abitazione di fronte alla quale nel 2018, in un quartiere di Perugia, è stato costruito un palazzo di cinque piani.

Il caso I proprietari della casa vicina avevano contestato la legittimità dell’intervento sostenendo che il nuovo fabbricato avesse una volumetria superiore a quella consentita e che il terreno edificabile fosse stato individuato in maniera errata. Secondo i ricorrenti, una parte dell’area considerata edificabile avrebbe dovuto invece essere classificata come destinata a parco pubblico, con la conseguenza che il volume autorizzabile sarebbe stato notevolmente inferiore. Inoltre, a loro avviso, nei conteggi non erano stati sottratti i volumi relativi ad alcuni manufatti già esistenti nell’area.

La sentenza Il Tar ha però ritenuto infondate tutte le contestazioni. Nella sentenza i giudici amministrativi sottolineano che le misurazioni prodotte dai ricorrenti erano basate su documentazione digitale, come file scaricati dal sito internet del Comune e sovrapposizioni effettuate con immagini satellitari di Google Maps. Strumenti che, secondo il tribunale, hanno soltanto valore informativo e non possono essere utilizzati come prova certa per stabilire i confini urbanistici di un’area. Per accertare l’effettiva estensione del lotto, spiegano i giudici, occorre invece fare riferimento alla cartografia ufficiale depositata a Palazzo dei Priori; documenti dai quali è emerso che i calcoli effettuati dagli uffici comunali erano corretti e che la superficie edificabile presa a riferimento per il rilascio del permesso di costruire era conforme alle previsioni urbanistiche.

Le motivazioni Respinta anche la tesi secondo cui alcuni edifici già presenti sul terreno avrebbero dovuto ridurre la capacità edificatoria residua del lotto. Per quanto riguarda uno dei fabbricati preesistenti, l’istruttoria ha accertato che esso ricade interamente nell’area destinata a parco pubblico e non nella zona sulla quale è stato poi costruito il nuovo edificio. Diversa la situazione di un piccolo annesso presente su una delle particelle interessate dall’intervento: dalle fotografie e dalla documentazione esaminata nel corso del giudizio, il manufatto è risultato privo di copertura e in condizioni di forte degrado. Il Tar lo ha quindi qualificato come un rudere, privo delle caratteristiche necessarie per essere considerato un edificio esistente sotto il profilo urbanistico. Di conseguenza, il suo volume non doveva essere sottratto da quello disponibile per la nuova costruzione.

I premi La sentenza conferma inoltre la correttezza dei cosiddetti premi volumetrici riconosciuti al progetto. Il palazzo, essendo stato realizzato con elevati standard di efficienza energetica, ha potuto beneficiare degli incrementi di volume previsti dalla normativa per gli edifici sostenibili. Anche sotto questo profilo, secondo i giudici, gli uffici di Palazzo dei Priori hanno applicato correttamente le disposizioni vigenti. Respinta infine anche la richiesta di disporre ulteriori approfondimenti tecnici: il Tar ha infatti ritenuto che gli elementi già acquisiti fossero sufficienti per decidere la controversia e che le verifiche richieste avessero carattere meramente esplorativo.

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