La Corte dei conti dell’Umbria ha assolto due ex dipendenti del Comune di Passignano accusati di aver causato un danno erariale da 463.829 euro per la presunta perdita di un finanziamento ministeriale destinato ai lavori di manutenzione della scuola Dalmazio Birago. La sentenza, depositata giovedì, ha respinto la richiesta della Procura contabile perché il contributo del ministero dell’Istruzione è stato ritenuto ancora valido e non revocato.
La vicenda Il procedimento, discusso ad aprile nel corso di un’udienza, riguardava il responsabile dell’ufficio tecnico comunale e il responsabile unico del procedimento dell’appalto, chiamati a rispondere della mancata rendicontazione finale dei lavori entro i termini fissati dal Ministero nell’ambito dei cosiddetti Mutui Bei, il piano di finanziamento per l’edilizia scolastica. Il contributo iniziale, pari a 550 mila euro e poi rideterminato in 463.829 euro dopo il ribasso d’asta, era stato assegnato nel 2019 per interventi di efficientamento energetico e miglioramento antisismico dell’istituto scolastico.
L’accusa Secondo la Procura contabile, la documentazione finale dell’intervento non era stata trasmessa entro la scadenza del 3 novembre 2021 attraverso il portale informatico dedicato, con la conseguente perdita del contributo ministeriale. Per questo motivo ai due funzionari era stata contestata una responsabilità per colpa grave, con richiesta di condanna per metà ciascuno dell’importo ritenuto perduto.
La sentenza La Corte ha però ricostruito in modo diverso la vicenda. Nella sentenza viene evidenziato che il Rup aveva caricato sul portale tutta la documentazione tecnica e finanziaria disponibile relativa al primo stato di avanzamento lavori e che non aveva potuto completare la rendicontazione finale perché mancavano ancora gli atti di liquidazione e i mandati di pagamento, documenti che non rientravano nelle sue competenze dirette. Per questo il collegio ha escluso «condotte illecite ascrivibili al Rup». Diversa la valutazione nei confronti del responsabile dell’area tecnica. Dall’istruttoria è emerso che le determine di liquidazione relative agli ultimi stati di avanzamento e allo stato finale furono emesse dopo la scadenza fissata dal Ministero. Anche in questo caso però la Corte ha ritenuto che non vi fosse un danno concreto e attuale per l’ente.
Le novità normative Decisivo, secondo i giudici contabili, è stato il nuovo quadro normativo intervenuto durante il processo. Dopo la prima discussione della causa è infatti entrata in vigore la legge 1 di quest’anno sulla responsabilità amministrativa e in particolare sulla ridefinizione del concetto di colpa grave, che ha imposto la riapertura del dibattimento. Inoltre nel 2025 il ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme a quello dell’Economia, ha rifinanziato il piano di edilizia scolastica utilizzando economie di spesa maturate negli anni precedenti, includendo anche l’intervento relativo alla scuola di Passignano.
Il finanziamento c’è In un comunicato della Sezione giurisdizionale, presieduta da Giuseppe De Rosa, si legge che il Ministero ha «rifinanziato lo stesso Piano di interventi di edilizia scolastica, con economie di spesa maturate, per consentire il finanziamento degli interventi non completati ovvero non rendicontati nei termini previsti». La Corte ha inoltre sottolineato che non è mai stata avviata una procedura formale di revoca del contributo nei confronti del Comune. Per i giudici, quindi, il finanziamento non può essere considerato definitivamente perso. Nella sentenza viene richiamato anche un precedente delle Sezioni riunite della Corte dei conti secondo cui «Il danno da mancata entrata si concretizza soltanto quando l’entrata pubblica, non acquisita a tempo debito, non è più acquisibile neanche in futuro».
Domanda infondata Da qui la conclusione della Sezione umbra: la domanda della Procura è stata dichiarata infondata perché manca il presupposto essenziale del danno erariale certo e attuale. La Corte ha quindi assolto entrambi i convenuti e disposto che le spese legali, quantificate in 3 mila euro per ciascuno oltre accessori, siano sostenute dall’amministrazione di appartenenza.
