Mancata motivazione da parte della Commissione riguardo alla decisione di non avvalersi degli indici bibliometrici nella valutazione dei candidati ed erronea valutazione come ‘didattica integrativa’ dello svolgimento di ‘lezioni teorico-pratiche’. Queste le censure accolte dal Tar nel ricorso presentato da un candidato, prof Riccardo Rossi (in servizio presso la Cattolica del Sacro Cuore), per la cattedra di Medicina legale e del lavoro nella sede Unipg di Terni, assegnata a Luigi Carlini. Il Tribunale ha annullato il decreto del rettore col quale si approvavano gli atti della procedura selettiva e condannato l’Ateneo perugino a pagare le spese al ricorrente.

Medicina legale e del lavoro L’annullamento parziale degli atti in questione implica che l’amministrazione dovrà riesaminare la procedura alla luce delle motivazioni espresse nella sentenza del Tar. Intanto va rilevato che i due hanno riportato uno scarto modesto all’esito del giudizio finale: «L’eventuale adozione del criterio degli indici bibliometrici – secondo quanto affermato dall’Università – non avrebbe determinato comunque un diverso risultato della valutazione». tuttavia secondo i giudici non è possibile stabilire a priori quale incidenza sull’esito della selezione avrebbe potuto assumere l’introduzione di un criterio che la Commissione ha stabilito di non prendere in considerazione. La controversia si basa dunque sull’obbligatorietà o meno del criterio del caso.

Tar condanna Unipg Le considerazioni del collegio in merito: «L’insussistenza di un obbligo inderogabile di avvalersi necessariamente dei parametri in esame non conduce a ritenere che la Commissione potesse decidere di non prenderli in considerazione senza fornire alcuna motivazione al riguardo». Secondo quanto stabilito, dovrà quindi essere fornita un’adeguata motivazione per la mancata considerazione degli indici bibliometrici e dovrà essere rivista la valutazione delle attività didattiche del candidato vincitore, Luigi Carlini. Quelle indicate da quest’ultimo e valutate dalla commissione come integrative o di servizio agli studenti, secondo il ricorrente rientrano nell’ordinario esercizio dell’insegnamento accademico.

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