Manifestazione pro 194

di Iv. Por.

I giudici della Corte Costituzionale si pronunceranno sulla legge 194, quella che stabilisce le norme per cui si può interrompere una gravidanza. Si pronunceranno sui fattori che legittimano l’aborto nei primi 90 giorni. Udienza il 20 giugno e il giudice relatore sarà Mario Rosario Morelli. Tutto è partito da Spoleto.

Da Spoleto A chiamare in causa la Consulta un giudice tutelare si Spoleto a seguito della richiesta di una 16enne di abortire senza avere l’assenso dei genitori delegando quindi la decisione al giudice.

Il caso Il caso umbro riguarda una ragazza nata nel 1995 che voleva abortire senza coinvolgere i genitori e quindi si era recata a un consultorio accompagnata dal fidanzato, minorenne anche lui. La ragazza aveva espresso «con determinazione» di voler abortire non ritenendosi in grado di crescere un figlio, né disposta ad affrontare un evento che per lei rappresenterebbe «uno stravolgimento esistenziale». Il caso è finito sul tavolo del giudice tutelare di Spoleto, che si è fatto paladino dei diritti dell’embrione rivolgendosi alla Corte costituzionale.

Il conflitto In particolare, il giudice spoletino ha sollevato un conflitto dell’articolo 4, quello che stabilisce le circostanze che consentono l’aborto nei primi 90 giorni, con una serie di altre norme costituzionali, oltre che con una sentenza della corte di giustizia europea che riconosce nell’embrione come «soggetto da tutelarsi in assoluto».

Diritti dell’embrione Secondo il giudice spoletino l’interruzione di gravidanza nei primi 90 giorni, così come sancisce la 194, entra in conflitto in particolare gli articoli 2 (diritti inviolabili dell’uomo) e 32 (tutela della salute) della Costituzione e rappresenta una possibile lesione del diritto alla vita dell’embrione, in quanto uomo «in fieri». Sulla questione da anni si contrappongono due schieramenti: chi chiede una revisione più restrittiva della 194 e chi la difende come diritto acquisito delle donne.

La legge Recita la legge articolo 12 che «se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l’interruzione della gravidanza è richiesto lo assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela», normalmente i genitori. Tuttavia, «nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all’articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare», il quale «entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza».

La decisione Ma qui il giudice non si è limitato a dare o meno l’assenso: ha sollevato un conflitto invitando la Consulta a dare un giudizio su una legge tanto discussa e che farà, in un senso o nell’altro, giurisprudenza.

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