L'ingresso del Tar dell'Umbria

Il termine di 15 giorni per la consegna dei certificati medici non è perentorio e, oltre a ciò, la scuola avrebbe dovuto compiere una valutazione più approfondita del merito clinico. È con queste motivazioni che il Tar dell’Umbria, con una sentenza pubblicata nelle scorse ore, ha accolto il ricorso di una studentessa di una scuola superiore umbra, annullando il provvedimento di non ammissione all’esame di Stato.

Il caso La vicenda riguarda un’allieva dell’ultimo anno di un istituto di Spoleto, esclusa dallo scrutinio finale per aver accumulato 369 ore di assenza su un monte orario totale di 1.261; in termini relativi il 29,26 per cento delle lezioni, di poco superiore alla soglia del 25 per cento fissata dalla legge per la validità dell’anno. La ragazza ha affrontato un lungo percorso diagnostico all’ospedale di Perugia, iniziato a fine 2025 e terminato nel maggio scorso con la diagnosi definitiva di celiachia: un quadro medico attestato da sette certificati sanitarie. Nel caso in cui tali giustificazioni fossero state integralmente riconosciute, il computo delle assenze sarebbe sceso al 20,85 per cento, garantendo il pieno rispetto dei limiti normativi.

Eccesso di formalismo L’istituto scolastico ha invece accordato la deroga soltanto per 32 ore relative al mese di maggio, scartando la restante documentazione sulla base di un regolamento interno: le giacenze cartacee erano state consegnate oltre il termine previsto di 15 giorni e depositate nella sede succursale anziché inviate per via telematica alla segreteria centrale. Una condotta che i giudici amministrativi hanno sottolineato con la matita blu parlando di un eccesso di formalismo; la scadenza stabilita dalla circolare dell’istituto, spiega il Tar, ha infatti una funzione puramente organizzativa e non può trasformarsi in una causa di decadenza automatica dai diritti dello studente, specie quando le certificazioni risultano disponibili prima dello scrutinio finale.

La sentenza Il Tribunale ha poi evidenziato un grave difetto di istruttoria nelle decisioni del Consiglio di classe, che si è limitato a un controllo burocratico dei tempi di consegna: secondo i giudici amministrativi, i docenti avrebbero dovuto analizzare la riconducibilità delle assenze a patologie croniche o ricorrenti, valutando l’impatto della condizione clinica sul percorso formativo. La studentessa, per la quale era anche stato redatto un Piano didattico personalizzato, conservava il diritto a una verifica sostanziale del livello di apprendimento raggiunto; la presenza di un numero congruo di valutazioni nel secondo periodo didattico avrebbe consentito di salvaguardare la continuità educativa. I giudici hanno quindi imposto alla scuola di riesaminare la posizione della giovane entro sette giorni, riesaminando la documentazione medica e verificando la sussistenza delle condizioni per l’accesso alla sessione straordinaria dell’esame di Stato 2026.