Il Consiglio di Stato

di Daniele Bovi

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è incompatibile con il rito speciale collegato all’attuazione delle opere finanziate con il Pnrr. È essenzialmente questo il cuore del parere, chiesto dal ministero dell’Istruzione, con il quale la Sezione prima del Consiglio di Stato ha giudicato inammissibile, per ragioni procedurali, il ricorso presentato dalla Regione alla Presidenza della Repubblica sulla questione del cosiddetto dimensionamento scolastico; in sintesi i giudici ritengono che trattandosi di riforme legate a finanziamenti europei, non è ammesso lo strumento del ricorso straordinario: la strada legale da seguire è quella dei riti processuali accelerati.

Il parere Il Consiglio di Stato ha dunque sottolineato che la Regione non poteva utilizzare il ricorso straordinario al Presidente per contestare i criteri del dimensionamento scolastico legati al Pnrr. Secondo i giudici, «il ricorso straordinario è incompatibile con il rito speciale Pnrr» e ogni procedimento connesso ai finanziamenti europei deve seguire i riti processuali accelerati previsti dalla normativa. Questo significa che le controversie sull’organizzazione e il dimensionamento delle scuole, anche se riguardano diritti o interessi locali, devono essere affrontate secondo regole più snelle e veloci, pensate per garantire la rapida attuazione dei progetti finanziati dal Pnrr.

Le contestazioni La Regione aveva contestato soprattutto il fatto che all’Umbria fosse assegnato un contingente di dirigenti scolastici e Dsga inferiore alla media nazionale, con un incremento del solo 0,8 per cento rispetto al previsto 1,6 per cento, e che non fossero previste compensazioni per le scuole dei comuni montani. Il Ministero aveva sostenuto che questi atti rientrano nelle procedure accelerate del Pnrr e che, per questo motivo, il ricorso straordinario non poteva essere utilizzato. Un’impostazione confermata dalla magistratura amministrativa, secondo la quale le regole del rito speciale non si limitano alle opere materiali finanziate dal Pnrr, ma comprendono anche «procedure di riorganizzazione amministrativa come il dimensionamento scolastico».

Niente ricorso straordinario I giudici hanno anche respinto l’argomento della Regione secondo cui il rito speciale dovrebbe riguardare solo la progettazione o la realizzazione delle opere, precisando che la legge estende l’applicazione di queste norme a qualsiasi intervento legato ai fondi europei, comprese le riforme dell’istruzione. In pratica, questo significa che se una Regione vuole contestare un provvedimento ministeriale relativo alla riorganizzazione delle scuole legata al Pnrr, deve farlo utilizzando il percorso legale accelerato e non il ricorso straordinario.

Barcaioli Il parere, sul quale la Regione presenterà le proprie controdeduzioni, viene accolto «con amarezza» dall’assessore all’Istruzione, Fabio Barcaioli, secondo il quale il ricorso «avrebbe potuto arginare gli infiniti tagli al sistema scolastico e correggere un dimensionamento imposto dal governo nazionale, lontano dalle esigenze delle scuole umbre». Le questioni procedurali per Barcaioli non cambiano la realtà: «La scuola pubblica – dice – continua a essere sacrificata dal governo e la destra umbra gioisce per una decisione che penalizza i nostri studenti e le nostre studentesse». Barcaioli promette di dare battaglia anche in futuro e ricorda poi il caso di Città di Castello, toccata dagli accorpamenti insieme a Gubbio, dove la scuola «oggetto di divisione non esiste», dato che c’è un cantiere fermo da più di un anno.

Rignanese Commentando il parere del Consiglio di Stato il coordinate di FdI di Città di Castello, Francesco Algeri Rignanese, parla di un atto che «conferma le responsabilità politiche della giunta regionale e della considerazione della sinistra in Regione per l’Alto Tevere». E mentre Palazzo Donini prepara le controdeduzioni, secondo il coordinatore il parere è vincolante e sarà seguito da un decreto presidenziale di rigetto. «La Regione – dice – doveva effettuare il dimensionamento e la precisa volontà di non decidere ha causato in ultima l’individuazione di Città di Castello. Nonostante la difesa d’ufficio da parte dell’amministrazione tifernate, questa sentenza certifica le responsabilità politiche dell’Assessore Barcaioli e l’irrilevanza politica di tutta la sinistra locale».

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