di Daniele Bovi
Dopo un anno esatto il Consiglio di Stato sull’affaire dei ticket per le prestazioni offerte in intramoenia dà ragione a palazzo Donini. Con una sentenza pubblicata lunedì infatti il collegio presieduto da Giuseppe Romeo accoglie l’appello fatto dalla Regione, dichiarando «l’inammissibilità dei ricorsi di primo grado per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti». In sintesi, alcuni medici e i sindacati che li hanno appoggiati secondo il Consiglio di Stato non erano legittimati ad agire. Oltre un anno fa infatti furono loro (un gruppo di 13 dirigenti del Santa Maria della Misericordia rappresentati dagli avvocati Daniele Porena ed Antonio De Angelis, più quelli della Fp Cgil e del Coordinamento italiano medici ospedalieri – associazione sindacale medici dirigenti) a vergare tre diversi ricorsi di fronte al Tar dell’Umbria allo scopo di annullare il contributo straordinario del 29% imposto sulle prestazioni «intramurarie» con la delibera di giunta 3 del 9 gennaio 2012, successivamente ratificata dai ministeri della Salute e dell’Economia e finanze.
Decisione del tar discutibile Una scelta di equità, spiegò più volte la giunta, che decise di aumentare il contributo per non essere costretta dalle finanziarie di Giulio Tremonti ad imporre un ticket di dieci euro che avrebbe colpito invece tutti. Alla fine del gennaio 2013 il Tar accolse i ricorsi, stabilendo che il cosiddetto «superticket» sull’intramoenia non è un ticket ma un tributo su una prestazione privata e, in quanto tale, non può essere imposto dalla Regione bensì attraverso una legge dello Stato. Considerazioni che il Consiglio ha giudicato «non condivisibili». «Ad avviso del Collegio – è scritto nella sentenza -, è discutibile sia la legittimazione ad agire dei ricorrenti in primo grado, che la presenza del reale interesse ad agire.
Interessi economici I giudici sostengono che l’aumento del costo delle prestazioni incide direttamente sugli assistiti, e solo indirettamente sulla categoria dei medici in questione: in questo modo si lede al massimo «il generico interesse di carattere “economico” a non veder mutato l’assetto attuale nel mercato delle prestazioni professionali sanitarie, o meglio, la “domanda” di prestazioni in intramoenia». Un interesse «di fatto» dei medici a non veder calare il numero delle prestazioni fatte e «il relativo reddito». Questo interesse economico però non è un «interesse legittimo» e quindi giuridicamente tutelabile: i medici, spiega il Consiglio, non possono pensare di vedere tutelata una sorta di immutabilità del numero delle prestazioni fatte e del loro costo. Questo per quanto riguarda i medici.
I sindacati Passando ai sindacati i giudici osservano che questi sono legittimati a ricorrere solo quando gli interessi di singoli rappresentino una lesione dell’interesse collettivo. E non è questo il caso visto che i medici che svolgono attività in intramoenia sono solo «una parte di iscritti, potenzialmente anche in conflitto con la restante parte dei medici libero professionisti rappresentati». Tantomeno è sostenibile la presunta «distorsione della concorrenza», considerata «ipotetica e indimostrata, eccessivamente fumosa e generica». La soddisfazione a palazzo Donini è enorme: «Correttezza su tutta la linea» commenta dalla sua pagina Facebook la presidente Catiuscia Marini, che ringrazia poi l’avvocato che ha seguito il caso e dedica «questa sentenza al mio amico Franco Tomassoni che tanto si è battuto anche in consiglio regionale per motivare la correttezza della giunta. C’è sempre un giudice a Berlino».
Marini: soddisfazione «La Giunta regionale – ha aggiunto poi la presidente martedì in una nota – prende atto con soddisfazione della sentenza e, nel riservarsi ogni valutazione rispetto ai provvedimenti conseguenti da assumere, valuta con particolare favore il passaggio della sentenza del Consiglio di Stato laddove si afferma che “la delibera di Giunta regionale impugnata è meramente attuativa della norma di carattere finanziario che introduce la misura alternativa alla quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, in recepimento di accordo intervenuto tra la Regione e i Ministeri interessati».
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