di C.F.
Non c’è stato alcun eccesso di potere giurisdizionale da parte del Consiglio di Stato. Questa in sintesi la pronuncia della Cassazione che ha respinto il ricorso del Comune di Spoleto contro la sentenza di annullamento del Piano regolatore generale emessa dal Tar dall’Umbria e confermata in secondo grado per omessa acquisizione del parere di compatibilità sismica di competenza della commissione tecnico amministrativa regionale.
Sanatoria Va subito detto che, almeno secondo legali e amministratori, i contraccolpi della sentenza della Cassazione sarebbero tutti parati dalla sanatoria varata nell’aprile 2014 prima dalla giunta e poi dal consiglio comunale, in virtù dell’interpretazione autentica della norma urbanistica finita al centro del procedimento giudiziario, la legge 31 del 1997, fornita dalla Regione dopo le sentenze di annullamento dei giudici amministrativi. Le delibere in questione sono finite al centro di una raffica di ricorsi pendenti di fronte al Tar dell’Umbria che, salvo passi indietro, arriveranno in aula a dicembre, anche se l’amministrazione comunale ha assicurato l’approvazione del nuovo Piano regolatore entro il 2015.
Presenza Regione Umbria inammissibile Intanto, però, la pronuncia della Cassazione chiude definitivamente la partita, se non altro il primo tempo, confermando l’annullamento del Prg ante sanatoria. In particolare la Suprema Corte ha giudicato inammissibile la costituzione in giudizio della Regione, assistita dall’avvocato Paola Manuali, non avendo l’ente partecipato ai procedimenti di primo e secondo grado.
Respinto ricorso del Comune di Spoleto La Cassazione ha invece ritenuto infondato il ricorso per eccesso di potere giurisdizionale presentato dal Comune di Spoleto che, difeso dai legali Antonio Bartolini e Aristide Police, in sostanza lamentava un’invasione da parte del Consiglio di Stato nelle competenze del legislatore «perché l’eccesso di potere – si legge in sentenza – è una figura ipotizzabile soltanto a condizione di poter distinguere una produzione normativa inammissibile da parte del giudice da un’attività interpretativa». Caso, questo, non configurabile nell’annullamento del Piano regolatore generale «anche alla luce dell’interpretazione autentica della norma fornita dalla Regione che conferma – è scritto in sentenza – come il diverso significato attribuito dalla sentenza impugnata era il frutto di un’attività interpretativa».
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