Nuova penalizzazione per il Foligno dopo quella registrata a dicembre. Prima di Natale il club biancoazzurro venne punito con 4 punti e Colavita con 12 mesi di inibizione, stavolta il Tribunale Federale infligge un ulteriore punto di penalizzazione, pronunciandosi sul deferimento n° 16398/171 a carico del Presidente del Foligno Renato Colavita per non aver corrisposto entro i tempi previsti all’allenatore Francesco Monaco la somma dovuta ed accertata dal Collegio Arbitrale presso la LND. Foligno che dunque vede peggiorare la propria classifica: è sempre terz’ultimo ma con un punto in meno di vantaggio (ora è a +2) sul Cannara penultimo.
Il testo dell’atto:
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE
ha pronunciato, all’udienza del giorno 9 febbraio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 16398/171 pf 2223/GC/CAMS/ep del 16 gennaio 2023, depositato il 17 gennaio 2023, nei confronti del Sig. Renato Colavita e della società Foligno Calcio SSDARL, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 16 gennaio 2023, depositato il 17 gennaio 2023, a carico di:- il Sig. Colavita Renato, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della Società Foligno Calcio SSDARL: della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto all’allenatore, Sig. Monaco Francesco, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo del 19.07.2022, vertenza n.133/12, pubblicato con C.U. n. 3/2022, comunicato alla stessa Società Foligno Calcio SSDARL con notifica perfezionatasi a mezzo pec in data 21 luglio 2022, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia o comunque eseguito in modo tardivo e parziale il pagamento di quanto dovuto;- la Società Foligno Calcio SSDARL, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, della Società Foligno Calcio SSDARL, per la condotta posta in essere dal proprio Presidente dotato dei poteri di rappresentanza, all’epoca dei fatti, Sig. Colavita Renato, così come descritta nel precedente capo di incolpazione.
Gli accordi ex ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS vigente, la Procura Federale, il Sig. Renato Colavita e la società Foligno Calcio SSDARL hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale. Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Alessandro Avagliano per la Procura Federale, e l’Avv. Domenico Accica per i deferiti; ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 127, comma 3, CGS;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:- per il Sig. Renato Colavita, mesi 4 (quattro) di inibizione;- per la società Foligno Calcio SSDARL, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, ed euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.
