Il 28 settembre si vota per i nuovi presidenti delle Province di Perugia e Terni. E’ l’indicazione di massima del ministero dell’Interno, dipartimento per gli Affari interni e territoriali, dopo che il decreto per la Pubblica Amministrazione nelle scorse settimane fissava al 30 settembre la data ultima per l’elezione di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle Province e dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario.
La circolare Il primo luglio è stata diramata ai prefetti la circolare numero 32 contente le ‘Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale’. Cinquanta cartelle per disciplinare l’elezione con tanto di fac simile dei modelli per la predisposizione delle schede di voto e di scrutinio.
Si vota il 28/9 «Considerando l’opportunità di svolgimento contestuale in tutte le regioni a statuto ordinario delle elezioni di secondo grado per il consiglio metropolitano, presidente della Provincia e consiglio provinciale – recita la circolare – si suggerisce che la giornata per lo svolgimento di tali consultazioni possa essere individuata in domenica 28 settembre, con inizio delle operazioni di voto alle ore 8 e chiusura delle operazioni stesse alle ore 20».
Guasticchi: «Dopo 30/9 torno in banca» Il commissario straordinario della Provincia di Perugia, Marco Vinicio Guasticchi, prende atto delle indicazioni e su Facebook e Twitter spiega che «dopo cinque anni da presidente della provincia di Perugia, ultimo ad essere eletto dai cittadini, mi accingo a concludere il mandato da commissario a titolo gratuito fino al 30 settembre. Cinque anni difficili – prosegue – dove i trasferimenti di risorse dallo Stato sono diminuiti di 28 milioni di euro, dove la demagogia ha avuto la meglio sulla ragione. Abbiamo onorato il patto con i cittadini. Io continuerò, come sempre, a lavorare in banca coltivando la passione per la politica orgoglioso di aver affiancato Matteo Renzi con coerenza e determinazione dall’inizio in questa bellissima sua avventura…grazie a tutti».
La procedura Tornando alle nuove elezioni, secondo la circolare, i «comizi» per l’elezione dei presidenti e dei consigli provinciali vengono convocati con provvedimento del presidente della Provincia o del commissario straordinario entro il quarantesimo giorno antecedente quello della votazione (ad esempio, entro il 19 agosto 2014 nel caso ipotizzato di svolgimento delle elezioni il 28 settembre). Già al momento della convocazione dei comizi elettorali il presidente della Provincia o il commissario straordinario, con apposito provvedimento, può costituire un ufficio elettorale, del quale siano chiamati a far parte dirigenti, funzionari e altri dipendenti dell’amministrazione provinciale. In particolare – si legge ancora nella circolare – è previsto che, nell’ambito del predetto ufficio elettorale, debba istituirsi un seggio elettorale (che potrebbe articolarsi, ove necessario per assicurare la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio anche in sottosezioni) composto da un dirigente o da un funzionario della Provincia, che lo presiede, e da quattro funzionari o impiegati dell’Ente stesso, di cui uno con funzioni di segretario.
Chi vota Il corpo elettorale è costituito dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica. Non possono, quindi, far parte del corpo elettorale gli ex amministratori elettivi dei comuni, cioè i sindaci e i consiglieri comunali, nei casi in cui il comune risulti essere commissariato. Ai fini della individuazione corretta del corpo elettorale e dei successivi adempimenti correlati alla formazione delle liste elettorali, i segretari comunali, nei tre giorni compresi tra il trentaquattresimo e il trentaduesimo antecedenti quello della votazione, dovranno far pervenire all’ufficio elettorale costituito presso la provincia apposita attestazione con l’elenco e le generalità complete del sindaco e di ciascun consigliere comunale in carica.
I candidati Le liste per i consigli provinciali e le candidature a presidente della Provincia si presentano all’ufficio elettorale costituito presso la Provincia dalle ore 8 alle ore 20 del ventunesimo giorno e dalle ore 8 alle ore 12 del ventesimo giorno antecedenti quello di votazione. Nell’ipotesi di voto il 28 settembre, quindi, dalle 8 alle 20 del 7 settembre e dalle 8 alle 12 dell’8 settembre. Le liste di candidati per l’elezione dei consigli provinciali devono essere composte da un numero di candidati non inferiore alla metà del numero dei consiglieri da eleggere. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri in carica dei comuni della provincia. Limitatamente alle prime elezioni di ciascun presidente e consiglio provinciale sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti. Anche per l’elezione del presidente della Provincia sono eleggibili, oltre ai sindaci il cui mandato scade non prima di diciotto mesi dallo svolgimento dell’elezione stessa, anche i consiglieri provinciali uscenti. Le liste, inoltre, devono essere corredate di un contrassegno elettorale di forma circolare da riprodurre nella scheda di votazione, al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel parlamento nazionale o europeo o nel consiglio regionale della regione.
I seggi e come si vota La legge prevede che presso l’ufficio elettorale sia costituito un seggio elettorale. Nulla vieta, tuttavia, che, al fine di garantire il sereno e ordinato svolgimento delle operazioni di voto, nelle province con maggior numero di lettori si possano creare – anche con lo stesso provvedimento di costituzione dell’ufficio elettorale – delle sottosezioni. Nella stessa circolare, in tal senso, il Viminale suggerisce un determinato numero di sottosezioni per ogni singola realtà. Per l’elezione dei consigli provinciali, non è prevista l’espressione del voto di lista; pertanto l’elettore vota solo un candidato ricompreso in una delle liste, scrivendone il cognome e il nome. Quanto all’elezione del presidente, invece, l’elettore vota esclusivamente uno dei candidati a tale carica. L’ufficio elettorale accerta per ogni candidato (consigliere come nel caso di presidente), il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica. Poi moltiplica per ogni fascia il numero dei voti attribuiti ad ogni candidato per il relativo indice di ponderazione del voto e somma tra di loro, sempre per ogni candidato, i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce, accertando così la cifra individuale ponderata di ogni candidato.
