di Daniele Bovi
Il Tar dell’Umbria ha dichiarato «inammissibile» il ricorso presentato da alcuni esponenti del centrodestra umbro (Catia Polidori, Luciano Rossi, Francesco Zaffini, Emanuele Prisco, Emanuele Scarponi, Luca Briziarelli, Maria Rosi, Riccardo Augusto Marchetti, Alessandro Tassi, rappresentati e difesi dagli avvocatiti Daniele Porena e Antonio De Angelis) contro il meccanismo del premio di maggioranza previsto dalla legge elettorale regionale approvata tra mille polemiche poco prima del voto del 31 maggio. Un meccanismo grazie al quale chi prende un voto in più (senza prevedere una soglia percentuale minima da raggiungere) ottiene dodici seggi su venti. Con il ricorso si chiedeva la dichiarazione di nullità o invalidità dell’atto di proclamazione degli eletti e si sosteneva la violazione di molti articoli della Costituzione.
La sentenza Il passaggio decisivo della sentenza che fa capire il perché i giudici abbiano dichiarato l’inammissibilità arriva alla fine, quando il collegio presieduto da Cesare Lamberti (Stefano Fantini e Paolo Amovilli sono gli altri due membri) spiega che l’oggetto del ricorso «coincide esattamente con la questione di legittimità costituzionale, tanto è vero che non sono articolati motivi di doglianza ulteriori, alla stregua di quanto emerge dalla volontà dei ricorrenti, quale desumibile dal tenore complessivo del gravame, oltre che dal contenuto delle censure dedotte». In termini giuridici il Tar umbro ha visto nel ricorso una lis ficta, ovvero una causa intentata espressamente con l’obiettivo di ottenere una dichiarazione di costituzionalità.
Lites fictae E, almeno secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale questo genere di liti (che si chiamano appunto lites fictae perché il giudizio civile è solo un pretesto per attivare il giudizio costituzionale) non sarebbero ammissibili perché nel nostro ordinamento quello di costituzionalità è un giudizio di tipo incidentale e non un giudizio diretto. In estrema sintesi, si può arrivare alla Corte costituzionale solo se il problema sorge nell’ambito di un processo che ha un altro oggetto. E in questo caso, osserva il Tar umbro, il «requisito dell’incidentalità» non c’è.
Consenso I giudici poi si spingono fino a dare quello che sembra essere un giudizio ‘politico’ sulla vicenda: come scritto nella sentenza infatti «il collegio non può esimersi dal sottolineare» come «la coalizione vincitrice, collegata alla presidente Marini, ha conseguito più del 40 per cento dei voti espressi dal corpo elettorale, così raggiungendo un numero di voti costituente una soglia minima idonea a dimostrare, quanto meno, un sufficiente grado di rappresentatività dell’organo elettivo, e dunque l’attribuzione, non irragionevole o sproporzionata, del premio in seggi, tale da consegnare la maggioranza assoluta dei seggi stessi». Sul suo profilo Facebook la presidente Catiuscia Marini commenta così: «Ora dopo la decisione del Tar si rassegneranno di aver perso le elezioni?».
Twitter @DanieleBovi
