Il Tar ha decretato l'illegittimità delle nomine (foto F.Troccoli)

di Daniele Bovi e Chiara Fabrizi

«La nomina e la revoca degli assessori è atto sindacale connotato da ampia discrezionalità di carattere politico-amministrativo, in quanto tale non richiedente una particolare motivazione, ma non consente di superare il limite conformativo statutario sulla garanzia dell’equilibrio di genere nella composizione della Giunta». E’ questo uno dei passaggi centrali della sentenza depositata mercoledì dal Tar dell’Umbria che ha accolto il ricorso, presentato da alcuni consiglieri comunali di Assisi e da alcune associazioni, che hanno impugnato le nomine degli assessori, tutti uomini, fatte dal sindaco Claudio Ricci. I giudici quindi, che hanno annullato le nomine, spiegano che un esecutivo tutto al maschile, seppur «non illegittimo», doveva essere più e meglio motivato «mediante illustrazione delle ragioni e delle modalità di siffatta scelta, inidonea a realizzare il “riequilibrio di genere”» tutelato anche dalla Costituzione.

La sentenza Una delle norme impugnate dai ricorrenti è l’articolo 30 dello Statuto comunale in cui si dice che nel nominare gli assessori si «assicura di norma la presenza di ambo i sessi». Secondo i giudici «la norma statutaria da ultimo indicata non prevede “quote rigide”, ma, nel disporre che nella composizione della Giunta sia assicurata, di norma (cioè: di regola), la presenza di ambo i sessi, pone, essa stessa, un limite conformativo, seppure elastico, alla composizione della Giunta». Nelle sue controdeduzioni Ricci spiega che le nomine sono state fatte tenendo conto delle preferenze e quindi della «volontà popolare» e che nelle liste a lui collegate sia stata eletta solo una donna. A Patrizia Buini, dice in sostanza Ricci, una proposta di entrare a far parte dell’esecutivo è stata fatta ma questa ha preferito ricoprire la carica di presidente del Consiglio comunale. Una motivazione non sufficiente per i giudici che poco dopo scrivono che «è possibile nominare assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio». Insomma, se nelle file degli eletti non era possibile nominare una donna, si poteva cercare un assessore rosa esterno.

IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA

Ricci apre le consultazioni Per tutti questi motivi quindi il collegio giudicante ha decretato l’illegittimità del decreto di nomina degli assessori. Ora, per Ricci, si apre una partita assai delicata all’interno del suo esecutivo. Il sindaco tramite una nota in cui sostiene, tra le altre cose, che non ci sono «né vincitori né vinti» perché il Tar ha stabilito che non esiste nessun obbligo ma solo una «carenza di motivazioni», apre le danze delle consultazioni politiche. I contatti con i partiti che l’hanno sostenuto sono già stati avviati e «entro breve» Ricci conta di procedere alle nuove nomine. Due le ipotesi in campo. La più probabile è che Ricci, ottemperando alla sentenza, proceda al reincarico della stessa giunta fornendo però, questa volta, motivazioni adeguate. La seconda ipotesi è quella del rimpasto «rosa» di giunta. Il problema è capire chi sarebbe disposto ad essere sacrificato sull’altare delle quote rosa. Dentro la giunta di centrodestra gli equilibri sono delicatissimi. Per la cronaca, i meno votati sono stati Lucio Cannelli (Pdl) e Francesco Mignani (Uniti per Assisi).

Battaglia anche a Cascia La battaglia sul rispetto delle quote rosa si sposta da Assisi a Cascia. Sì, perché all’indomani della sentenza del Tar dell’Umbria anche l’opposizione, guidata dal capogruppo Luisa Di Curzio, minaccia di appellarsi alla giustizia amministrativa contro il sindaco Gino Emili (centrosinistra), colpevole di avere appena nominato una giunta tutta al maschile. «Se il primo cittadino – silegge in una nota – non si adeguerà alla normativa vigente e alla recente pronuncia presenteremo ricorso». Per la verità la volontà di investire della vicenda il Tar era già stata manifestata in consiglio comunale ma oggi, alla luce della pronuncia, l’annuncio acquista sostanza. «É inutile che il sindaco giustifichi la mancanza con l’assenza tra gli eletti di una donna, sapendo perfettamente che la legge prevede la figura assessore esterno, pertanto – prosegue – ribadiamo l’illegittimità dell’esecutivo scelto dal primo cittadino in contrasto con le leggi, la Costituzione, il Testo unico degli Enti locali e pure con l’articolo 22 del Statuto comunale».

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