di Francesca Marruco
Le delibere regionali al centro del processo sanitopoli, per i pm sarebbero illegittime perché alcune richieste delle Aziende sanitarie sarebbero pervenute agli Uffici Regionali solo dopo la delibera stessa, da qui la considerazione che l’allora assessore alla sanità Maurizio Rosi, avanzasse proposte false alla giunta stessa. Nelle undici pagine di memoria difensiva che l’avvocato Valeriano Tascini ha depositato ai giudici in vista della sentenza di lunedì 10 novembre, il legale spiega perché a loro avviso, non ci fu alcun illecito.
Dgr I pm Casucci e Formisano in requisitoria hanno fatto riferimento alla DGr 1936/05, dicendo che l’atto deliberativo regionale richiedesse una specifica e puntuale istruttoria tesa a valutare le richieste avanzate dalle varie Aziende sanitarie. Per la difesa invece, «si limita a prevedere per la copertura dei posti delle varie aziende sanitarie la preventiva autorizzazione regionale, senza stabilire particolari iter procedurali (termini, formalità ecc.) Ne consegue che la Giunta Regionale non era vincolata ad alcuna specifica procedura e nell’ambito del proprio potere organizzatorio, poteva provvedere con le modalità che più riteneva confacenti al risultato».
La peculiarità delle questioni sanitarie Per il legale, per capire a fondo la vicenda si deve considerare il fine ultimo della giunta in questo suo esercizio di potere, che era quello di «dare un puntuale assetto ai servizi sanitari delle stesse ASL. Vuole significarsi cioè – spiega Tascini -che la finalità propria degli atti deliberativi in questione non è tanto la “sorte” di coloro che avrebbero poi ricoperto (attraverso le procedure di legge) i posti autorizzati, quanto quella dei servizi sanitari che le singole Asl potevano attivare e/o garantire in conseguenza di quelle autorizzazioni».
La difesa «Ciò da un lato connota l’attenzione che vi era da parte di tutti i soggetti interessati sia delle ASL (Direttori generali, Dirigenti dei servizi ecc.) che della stessa Giunta Regionale (stante l’evidente interesse dei singoli assessori alle sorte dei servizi sanitari dei territori di riferimento) per l’esito della riunione di Giunta in cui veniva autorizzata la copertura dei posti e dall’altro sottolinea l’esigenza di riservatezza che da parte dell’Assessorato vi era nel divulgare il contenuto della proposta di autorizzazione per non suscitare indebite pressioni e/o immancabili proteste da parte sia di chi rimaneva escluso che da parte dei Direttori Generali delle varie ASL che non avrebbero visto soddisfatte le esigenze di cui erano portatori con l’impossibilità di creare e/o mantenere il livello dei propri servizi sanitari. Oltre a ciò deve considerarsi il fatto che quanto proposto dall’Assessore alla Sanità ben poteva essere modificato in sede di discussione in Giunta Regionale». Ed è per tutti questi motivi che «in tale materia non vi potesse essere, come nelle deliberazioni ordinarie, un documento istruttorio tipico e completo da trasferirsi poi nel corpo del deliberato, e dall’altro come il contenuto di quanto deliberato potesse essere del tutto svincolato dal contenuto delle richieste e persino in difformità da quanto richiesto dai vari Direttori Generali delle Asl stesse. Di ciò si ha riprova analizzando il contenuto degli atti deliberativi contestati e le richieste formulate dalle Aziende».
Santoni Ugualmente insussistente per la difesa Rosi, l’accusa di abuso d’ufficio che i pm contestano all’ex assessore Rosi in relazione all’assunzione dell’ex capo di gabinetto della presidente Lorenzetti Sandra Santoni perché «la presunta necessità di ottenere una previa autorizzazione per l’incarico in questione non trova il minimo riscontro sul piano normativa», perché, sempre secondo quanto sostenuto dalla difesa, «la possibilità di conferire incarichi a tempo determinato analoghi a quello attribuito alla dottoressa Santoni, rientrano nella esclusiva competenza del Direttore generale dell’Azienda sanitaria, per cui, quand’anche emanata, nessun rilievo avrebbe assunto l’autorizzazione ritenuta imprescindibile dall’accusa».
‘Non fa lo stitico’ Viene da chiedersi come mai allora il 30 dicembre 2009 Sandra Santoni chiamò l’ assessore Rosi dicendogli che «il dirigente dovrebbe fare la lettera per gli amministrativi della Asl 3 che mi riguarda, perché uno di quelli, se le cose vanno male, dovrei essere io , e quindi non fa lo stitico, voglio dì, io non ho chiesto mai niente per me ma sennò capito io ho fatto il trasferimento dal Comune di Foligno alla Asl 3, perché non voglio ritornà in Comune dopo 15 anni… no?». Rosi interrogato in aula spiegò quella telefonata dicendo: «Una volta mi ha chiamato perché aveva il problema di quello che fare dopo, basta leggere le intercettazioni. Ma della Santoni a me non ha parlato nessuno». Per Rosi, Santoni, «sicuramente sarà stata preoccupata della sua posizione, una che fa il capo gabinetto della giunta regionale, sarà stata preoccupata del suo futuro lavorativo» e il fatto di «non fare lo stitico nelle autorizzazioni era rivolto penso non solo alla sua posizione». Rosi disse in aula di non aver ricevuto pressioni per il posto della Santoni, ma FOrmisano gli contesto che : «davanti al pm nel maggio 2011 lei ha detto quanto segue: a verbale c’è scritto “è probabile che abbia ricevuto pressioni per agevolare l’assunzione di Sandra Santoni, ma tengo a precisare che io non avevo alcuna possibilità di intervenire sul concorso che veniva perfezionata dal direttore della Asl».
Rosignoli Il direttore di quella Asl è Gigliola Rosignoli, a processo insieme agli altri, che in un’altra chiamata a Sandra Santoni, finita nell’indagine ma esclusa dagli atti del processo disse: «Tranquilla il posto me l’ha dato, però per esempio per il posto devo fare un concorso a parte». E ancora: «Devi fare solo un concorso, in attesa io posso affidà un quindici septies, capito? ». La sentenza è attesa per lunedì 10 novembre.
