di Chiara Fabrizi

Veleni a Perugia nel consiglio dell’Ordine degli architetti Ppc (pianificatori, paesaggisti e conservatori). Sì, perché una frangia minoritaria dei componenti – si tratta di quattro consiglieri dell’Ordine – ha impugnato davanti al Tar dell’Umbria le deliberazioni assunte a maggioranza dallo stesso consiglio per individuare le cariche di presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere. Nel mirino dei “dissidenti” è finita anche l’elezione della presidente Virna Verenucci, che però è stata giudicata regolare dal Tar e quindi confermata. Annullata dai giudici amministrativi, invece, l’elezione del secondo vicepresidente, Giulia De Leo, perché avvenuta senza previo inserimento del voto all’ordine del giorno della seduta.

Il ricorso è stato depositato da quattro consiglieri dell’Ordine degli architetti, rappresentati dagli avvocati Pier Paolo Davalli e Giovanni Tommaso Curzio, ma si è costituito in giudizio anche lo stesso Ordine degli architetti, assistito dall’avvocato Marco Antonucci. I “dissidenti” hanno contestato l’elezione di Verenucci, che a loro dire avrebbe dovuto astenersi dall’esprimere la preferenza per se stessa al momento del voto per la presidenza. In seno al consiglio, infatti, una prima votazione era finita 6 a 5 per Verenucci, col suo voto che era quindi stato decisivo. Tuttavia, l‘operazione è stata contestata e ripetuta, ma con l’esclusione di due consiglieri “dissidenti”, perché già componenti del collegio di disciplina dell’Ordine e quindi incompatibili.

Alla fine, quindi, Verenucci è diventata presidente con 6 voti favorevoli e 3 contrari, ma al di là della turbolenta elezione per il Tar «non può trovare condivisione la ricostruzione dei ricorrenti sull’astensione (di Verenucci, ndr) dalla discussione e dalla votazione» per la presidenza. In sentenza, infatti, i giudici ricordano che per regolamento «il consiglio dell’Ordine elegge tra i propri componenti un presidente iscritto alla sezione A dell’albo, che è rieleggibile», motivo per cui «seguendo la tesi dei ricorrenti ogni consigliere si troverebbe in una situazione di potenziale incompatibilità al momento del voto, potendo astrattamente essere eletto». Il mancato accoglimento di questa ricostruzione ha poi spinto il collegio amministrativo (presidente Ungari) a dichiarare «l’inammissibilità per carenza di interesse delle ulteriori doglianze proposte con il ricorso introduttivo».

Con motivi aggiunti depositati l’11 settembre scorso, poi, i quattro consiglieri ricorrenti hanno anche contestato l’elezione del secondo vicepresidente De Leo, segnalando che sarebbe avvenuta «in coda all’adunanza, su proposta della presidente e senza che il tema fosse stato posto all’ordine del giorno». Il Tar ha quindi ricordato che, sempre in base al regolamento, esiste «la discussione dell’argomento non inserito all’ordine del giorno», ma l’elezione del secondo vicepresidente «avrebbe potuto essere posta in votazione solo col verificarsi di tre condizioni: la presenza di tutti i consiglieri; la dichiarazione da parte degli stessi di essere “sufficientemente informati per deliberare”; e l’assenza di opposizioni all’assunzione contestuale di delibera». In sentenza, però, viene sottolineato che il verbale della seduta non riporta la sussistenza di queste tre condizioni, tanto che dalla lettura del documento per i giudici «è possibile dedurre unicamente che l’elezione è stata effettuata e che il secondo vicepresidente è stato eletto a maggioranza con sei voti favorevoli e tre astenuti». Ergo, «delibera annullata» e secondo vicepresidente da rieleggere.

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