Aveva accumulato nel giro di qualche anno circa 500 mila euro una escort di origine spagnola segnalata alla procura della Repubblica di Perugia per evasione dalla guardia di finanza. Secondo quanto ricostruito dalle fiamme gialle del capoluogo infatti la donna aveva un elevato tenore di vita pur senza poter dimostrare di avere una fonte di reddito. In seguito alle indagini, la finanza scopre che la donna di mestiere fa l’accompagnatrice, grazie al quale in tre anni riesce ad acquistare, con l’aiuto di un piccolo mutuo, un appartamento e un garage nel capoluogo umbro per un totale di 250 mila euro. Sul suo conto corrente i finanzieri hanno trovato numerosissime operazioni di accredito di contanti, con cadenza quasi giornaliera ed anche per importi di diverse migliaia di euro.
L’indagine Tutte cifre che la donna non ha potuto giustificare, mentre gli immobili, a tutela di quanto preteso dall’Erario, sono stati tutti segnalati all’Agenzia delle entrate ed è stata richiesta anche l’apertura d’ufficio di una Partita Iva. Come spiegato dalle fiamme gialle infatti, l’attività di accompagnatrice, quando ovviamente non vi sia la violenza che porta alla prostituzione, «obbliga comunque al rispetto degli adempimenti contabili e fiscali previsti per l’esercizio di un’attività di lavoro autonomo». Una «soggettività tributaria» stabilita più volte anche dalla Corte di Cassazione. Insomma, chi fa l’accompagnatrice deve obbligatoriamente pagare le tasse.

Esatto! Questo ai sensi dell’articolo 36 comma 34bis Legge 248/2006, come chiarificato dalla Cassazione con Sentenze n. 10578/2011 e 18030/2013 e dalla Corte di Giustizia Europea del Lussemburgo con pronuncia del 20/11/2001 causa 268/99, ai sensi dell’articolo 2 CE, i cui parametri legislativi europei attuali sono: articolo 3 Trattato UE ed articolo 119 Trattato Funzionamento UE della carta di Lisbona.
Il relativo Codice ATECO dovrebbe essere 96.09.09 “Altre attività di servizi alla persona non comuni altrove”.