di M.T.
Una seconda sentenza di Cassazione arriva come un macigno contro la fondatezza della teoria dell’alienazione genitoriale. Quella cioè che è alla base del decreto del tribunale dei Minori di Perugia, con il quale si prevede la consegna di un bambino (che abbiamo chiamato Lorenzo, nome di fantasia), da parte della mamma (che abbiamo chiamato Flavia), entrambi vittime di violenza da parte dell’uomo di casa. Ricapitolando, Flavia ha avuto Lorenzo a soli 16 anni e ha sposato il papà del bimbo dal quale ha subito numerose violenze sulle quali si è in attesa di un processo penale (in corso). Sulla base della teoria dell’alienazione parentale, una relazione dell’assistente sociale, ha affermato che il piccolo non vuole incontrare il padre, non per le violenze subite ma per l’influenza malevola della madre. Per cui il decreto dispone la consegna del bambino a una casa famiglia. La teoria dell’alienazione parentale ha ottenuto numerose contestazioni per la sua infondatezza, da parte della comunità scientifica internazionale. Contestazioni che, nel 2019, sono giunte a influenzare la sentenza 13274 con cui la Cassazione stabiliva che ‘l’affido esclusivo di un minore a un genitore non si può fondare solo sulla diagnosi di sindrome dell’alienazione parentale (pas) o sindrome della ‘madre malevola’.
IL CASO DELLA MAMMA DI ASSISI
LA GIUSTIZIA NON COMMETTA ABUSO SUL BAMBINO
Cassazione Ora arriva un secondo macigno dalla Cassazione, ancora una volta contro questa teoria che nel mondo ha sottratto numerosi bambini, prevalentemente dalle proprie madri (solo in casi minori dai padri per le stesse ragioni). Ne dà notizia l’agenzia di stampa Dire che scrive: «Stavolta la Cassazione, con un’ordinanza, si pronuncia per annullare un decreto della Corte d’Appello di Venezia del dicembre 2019 che stabiliva l’affido superesclusivo al papà di Ruth (il nome è di fantasia, ndr), la bimba tolta a soli 6 anni da Patricia (il nome è di fantasia, ndr) sulla base di un primo provvedimento del Tribunale di Treviso che ricalcava le conclusioni della seconda Ctu (Consulente tecnico d’ufficio, ndr), accusando la donna di essere una ‘madre malevola’. Un’ordinanza, la 13217 del 2021, che, per l’avvocato Antonio Voltaggio, legale di Patricia, «è un colpo quasi mortale alla pas, che viene paragonata a una teoria nazista».
La sintesi Di seguito la sintesi integrale che l’Agenzia Dire ha elaborato dal dispositivo della sentenza e le dichiarazione raccolte all’avvocato Voltaggio. «La Corte territoriale- legge Dire nell’ordinanza- ha fatto riferimento a ‘gravi ripercussioni ed effetti sulla minore’, a ‘condotte scellerate’ della madre senza però indicarle e specificarle, nonché ad un comportamento ‘improntato a gravi carenze nella genitorialità con volontà tesa ad estraniare la minore dal padre’ […] omettendo di esplicitare quali siano stati gli specifici pregiudizi per lo sviluppo psico-fisico della minore, peraltro non considerando le possibili conseguenze di una brusca sottrazione della minore alle madre». Ma la Cassazione dice di più: “In altri termini, il riferimento alla condotta tesa ad estraniare la figlia dal padre – sostanzialmente ricondotta alla cosiddetta pas, ovvero alla cosiddetta ‘sindrome della madre malevola’ – e la evidenziata conflittualità con l’ex partner, non appaiono costituire fatti pregiudizievoli per la minore alla stregua della descrizione delle vicende occorse, tenuto comunque conto del controverso fondamento scientifico della sindrome pas, cui le ctu hanno fatto riferimento senza alcuna riflessione sulle critiche emerse nella comunità scientifica circa l’effettiva sussumibilità della predetta sindrome nell’ambito delle patologie cliniche”.
Come si deve orientare il giudice La Corte entra nel merito del punto di equilibrio tra le conclusioni dei consulenti dei tribunali e i provvedimenti dei giudici, stabilendo quale sia la prassi da seguire in questi casi: “Il giudice di merito- si legge-, nell’aderire alle conclusioni dell’accertamento peritale, non può, ove all’elaborato siano state mosse specifiche e precise censure, limitarsi al mero richiamo alle conclusioni del consulente, ma è tenuto – sulla base delle proprie cognizioni scientifiche, ovvero avvalendosi di idonei esperti e ricorrendo anche alla comparazione statistica per casi clinici – a verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale e che risulti, sullo stesso piano della validità scientifica, oggetto di plurime critiche e perplessità da parte del mondo accademico internazionale, dovendosi escludere la possibilità, in ambito giudiziario, di adottare soluzioni prive del necessario conforto scientifico e potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che intendono scongiurare”.
tatertyp teoria nazista C’è un aspetto che più di altri colpisce duramente la teoria della Pas e lo commenta l’avvocato Voltaggio all’agenzia Dire: La Cassazione definisce la pronuncia della Corte veneziana ‘espressione di una inammissibile valutazione di ‘tatertyp’ ovvero configurando una sorta di ‘colpa d’autore’ connessa alla postulata sindrome’. Questo punto dell’ordinanza – prosegue il legale – porta un serio e originale contributo sulla riflessione dei danni provocati dal postulato della pas. Infatti la ‘tatertyp’ (‘tipo di reo’) è un termine giuridico tedesco, che fa riferimento a una teoria nata in Germania nel 1940, in pieno periodo nazista, basata sull’idea che si può essere soggetti a punizione non tanto per il fatto commesso quanto piuttosto per il modo d’essere della persona. Dunque, nel caso specifico, la madre è stata stigmatizzata dalla Corte veneziana non in quanto ‘madre inadeguata’, ma per il suo carattere e per un pregiudizio sulle donne che trova il suo fondamento nella sindrome della pas, che ritiene le madri alienanti e cattive genitrici”. “La madre, per essere ancora più chiari, non ha potuto vedere la figlia per mesi e mesi, senza aver commesso alcun reato, ma solo per il fatto di essere stata una donna poco remissiva nei confronti dei ctu e del sistema giudiziario – osserva l’avvocato Voltaggio con l’agenzia Dire – Per finire, secondo la Cassazione, la Corte veneziana ‘ha palesemente trascurato le conseguenze sulla minore del c.d. super-affido al padre in ordine alla conseguente rilevante attenuazione dei rapporti con la madre in un momento così delicato per lo sviluppo fisio-psichico della bambina’”.
