di Daniele Bovi
I titolari di diritti su sepolture vicine non hanno un diritto assimilabile alla proprietà, tali da imporre distanze o obblighi informativi da parte del Comune. È essenzialmente questo il motivo per il quale il Tar dell’Umbria ha respinto un ricorso presentato dai proprietari di una cappella contro i “vicini” e contro il Comune di Marsciano, confermando la legittimità della concessione di un’area cimiteriale vicina alla loro, sulla quale è stata costruita un’altra cappella.
La storia La vicenda riguarda l’autorizzazione concessa nel 2021 a una cittadina per la costruzione di un’edicola funeraria nel cimitero cittadino, su un’area di 7,20 metri quadri accanto alla cappella dei ricorrenti. Questi ultimi hanno deciso di impugnare la delibera comunale, il contratto di concessione e il permesso di costruire, sostenendo vari profili di illegittimità: la mancata comunicazione di avvio del procedimento, la violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni, l’assenza di una procedura pubblica e l’ingiustificato abbattimento di un albero.
La sentenza Il Tar ha però ritenuto infondato ogni punto del ricorso. In merito allo ius sepulchri, la magistratura amministrativa ha precisato che il diritto di sepolcro, pur essendo un diritto reale nei confronti di terzi, nei confronti della pubblica amministrazione resta un interesse legittimo e soggetto alla regolazione comunale. «Lo ius sepulchri – è detto nella sentenza – diritto di natura reale sul bene, è suscettibile di possesso e (…) di trasmissione sia inter vivos, oltre che mortis causa, separatamente dalla proprietà del suolo, che resta in capo al Comune».
Distanze Sulle distanze, il Tar ha chiarito che le norme in materia non si applicano all’edilizia cimiteriale: le cappelle gentilizie non devono quindi rispettare standard di distanza come le abitazioni. Secondo il Tribunale, «le cappelle gentilizie, per le finalità per cui sono costruite, non richiedono il rispetto degli standard di aria, luce e dei requisiti igienico-sanitari necessari per le costruzioni abitative, e quindi non possono essere assoggettate ai relativi limiti costruttivi».
Le motivazioni Anche il motivo basato sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento è stato rigettato. Il Tar ha ribadito che «il vicino, anche se ha provocato interventi repressivi, non assume la veste di controinteressato nei procedimenti per il rilascio della concessione edilizia», e dunque non ha diritto a ricevere comunicazione. A maggior ragione, questo vale per i titolari di cappelle vicine, che non godono di diritti di preesistenza comparabili a quelli del proprietario di un fondo. Il Tribunale ha inoltre escluso che fosse necessaria una modifica al piano cimiteriale o una gara pubblica. La concessione riguardava un’area già destinata a uso cimiteriale nel piano regolatore del 2019. Non essendoci scarsità di spazi né intento speculativo, non sussisteva l’obbligo di procedura comparativa. La sentenza sottolinea che «non appare congruente con la fattispecie di causa (…) l’eventuale imposizione dell’obbligo di esperire una previa procedura di evidenza pubblica».
Albero abbattuto Infine, è stato considerato legittimo l’abbattimento dell’albero presente sull’area concessa. Secondo i giudici amministrativi, infatti, i ricorrenti non avevano titolo per opporsi a un intervento su suolo comunale, e l’eliminazione della pianta era giustificata da esigenze pubbliche. Il Comune ha inoltre previsto la compensazione con la piantumazione di due nuovi alberi.
