Sulla vicenda Bioter non c’è sentenza ma una richiesta di approfondimento tecnico. Il Consiglio di Stato ha interpellato il Ministero dell’Ambiente sul caso dell’inceneritore di Terni che si oppone alla richiesta della Regione di procedere a nuova Aia al fine di applicare le migliori tecniche disponibili.

Inceneritore Terni La giustizia amministrativa si appella al governo. Necessario un approfondimento tecnico sulle differenze sussistenti, sia in linea generale che con particolare riferimento al quadro delle emissioni in atmosfera», tra diversi impianti. Così nell’ordinanza i giudici del CdS.

Bioter Terni Tutto gira intorno alle cosiddette Bat, Best Available Techniques, ovvero le migliori tecniche disponibili per ridurre le emissioni e l’impatto ambientale. Nel 2023 infatti, come ripercorso nell’ordinanza, Bioter informò la Regione e Arpa Umbria di aver attivato delle attività di manutenzione ordinaria dell’impianto, «permanendo lo stato di messa in sicurezza e di arresto totale dello stesso». La Regione rispose ricordando, tra le altre cose, che «il riavvio e l’esercizio dell’impianto sarebbe stato subordinato alla presentazione dell’istanza di riesame dell’autorizzazione […] per adeguamento alle Bat». La vicenda poi è finita al Tar, dove l’azienda ha ottenuto il parere favorevole dei giudici e la Regione ha risposto impugnando la sentenza dinnanzi al Consiglio di Stato.

Umbria Nel ricorso la Regione ha sottolineato «in primo luogo la pacifica giurisprudenza secondo cui le valutazioni sottese al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e alle relative modifiche implicano il ricorso a nozioni tecnico scientifiche connotate da un’ampia discrezionalità in merito ai possibili effetti ambientali o sanitari della modifica e sono sindacabili nei soli casi di esiti abnormi o manifestamente illogici». In secondo luogo, viene sottolineato che «l’impianto in oggetto nei suoi ultimi anni di produzione, prima del fermo avvenuto dal 2020, ha utilizzato quale combustibile esclusivamente il rifiuto identificato dal codice 03 03 07 (scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone), non certo annoverato tra i rifiuti biomassa». Dal canto suo, il Collegio ravvisa: «Dal complesso di tali disposizioni si evince che le conclusioni sulle Bat si applicano solo ai rifiuti diversi dalle biomasse e l’esclusione riguarda quindi gli impianti di incenerimento o coincenerimento che trattano “unicamente” biomasse (ipotesi in cui non ricade l’impianto in esame)». Dunque «il legislatore europeo avrebbe inteso affermare che ove un impianto di coincenerimento bruci esclusivamente rifiuti da biomassa, rifiuti che nella loro essenza non si discostano da biomassa non rifiuto e, quindi, dalla cui combustione non deriva un rischio tale da imporre l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili, non si applicano le Bat in esame. Negli altri casi, quando sono trattati anche rifiuti non rientranti tra le biomasse, le Bat devono necessariamente applicarsi».

Ordinanza «Nel caso di specie – proseguono i giudici – vi è la manifesta volontà di Bioter di bruciare in maniera del tutto predominante rifiuti (in particolare, “pulper da cartiera” identificato con codice EER 03 03 07) e solo in piccola parte rifiuti rientranti nella definizione di biomasse, ma ciò non consente certo la non applicazione delle suddette Bat». E dunque «l’interpretazione secondo cui basterebbe anche un ‘parziale incenerimento di biomasse’ per escludere qualsiasi impianto dall’applicazione delle conclusioni sulle Bat di cui alla decisione di esecuzione Ue 2019/2010, confligge con lo scopo e le finalità di tutela in base ai quali sussiste tutto l’impalcato normativo europeo e nazionale relativo all’applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili».

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