Il tribunale civile in piazza Matteotti

Una cartella di pagamento da oltre 310mila euro è stata annullata dal tribunale civile di Perugia per un difetto nella procedura di notifica dell’atto che ne costituiva il presupposto. La decisione è arrivata ieri al termine del giudizio promosso da una 49enne colombiana, difesa dall’avvocato Giuseppe De Lio, contro Consap e Agenzia delle Entrate.

La cartella La somma richiesta ammontava a 310.081 euro ed era contenuta in una cartella notificata nell’ottobre 2025, relativa al recupero di somme da parte di Consap, gestione Fondo di garanzia per le vittime della strada. La donna aveva presentato opposizione sostenendo, tra gli altri motivi, di non avere ricevuto regolarmente l’atto presupposto sul quale si fondava la pretesa.

L’incidente All’origine della vicenda c’era un incidente stradale avvenuto l’11 novembre 2012. L’auto che provocò il sinistro era di proprietà della 49enne ma al momento dell’incidente era guidata dall’ex compagno. Il mezzo era privo di copertura assicurativa e nell’incidente rimasero ferite due persone. Nel 2014 l’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada corrispose 283.500 euro a uno dei danneggiati, 1.200 euro all’altra persona e 25.376 euro al legale del primo.

Il credito Dopo avere rimborsato gli indennizzi, il Fondo di garanzia per le vittime della strada si era surrogato nell’azione di recupero nei confronti della proprietaria dell’auto. Nel 2021 Consap aveva quindi intimato alla donna il pagamento di 310.076 euro entro 60 giorni. La richiesta era poi confluita nella cartella notificata nell’ottobre 2025.

La notifica Ma èp proprio sulla comunicazione del 2021 che si è concentrata la decisione del tribunale: Consap sosteneva che l’atto fosse stato regolarmente notificato tramite raccomandata e che la procedura si fosse perfezionata per compiuta giacenza, il giudice ha però rilevato che agli atti non c’era la prova necessaria a dimostrare il perfezionamento della notifica. In particolare, in caso di temporanea irreperibilità del destinatario, la procedura prevede il deposito del plico all’ufficio postale e l’invio della comunicazione di avvenuto deposito. Nel processo erano stati prodotti una cartolina con la dicitura «al mittente per compiuta giacenza» e i dati relativi alla spedizione ma non la comunicazione di avvenuto deposito necessaria a provare il perfezionamento della notifica.

La decisione Per il tribunale la documentazione prodotta non consentiva quindi di ritenere ritualmente notificato l’atto presupposto. Nessuna delle parti resistenti – si legge nella sentenza – aveva inoltre depositato successivamente la documentazione mancante. Da qui l’accoglimento del primo motivo dell’opposizione e l’annullamento della cartella di pagamento. Gli altri motivi sollevati dalla ricorrente sono stati dichiarati assorbiti.

Le spese Il tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione rispetto al merito della pretesa e ha compensato le spese di lite. Consap è stata invece condannata al pagamento di 5.614,50 euro per compensi professionali, oltre agli accessori previsti in favore dello Stato poiché la ricorrente era ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Il difensore L’avvocato Giuseppe De Lio ha espresso «viva soddisfazione per la decisione del giudice che ha integralmente condiviso la tesi difensiva».