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Quattordici anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione, oltre a 127.800 euro di multa. È la condanna inflitta con rito abbreviato a Gian Paolo Coresi dalla gup Simona De Maria. La sentenza lo dichiara responsabile dei reati contestati, con un’assoluzione perché «il fatto non sussiste», ed esclude alcune delle aggravanti contestate.

Tra gli episodi ricostruiti nella sentenza c’è quello dei 2,145 chili di cocaina trovati il 24 aprile 2025 in un terreno a Casenove, nel territorio di Foligno. Una vicenda che il giudice collega alla successiva collaborazione di Gian Paolo Coresi con la procura.

Gian Paolo Coresi era stato arrestato il 30 gennaio 2025, dopo il sequestro di circa 65 chili di cocaina. In seguito aveva chiesto di essere ascoltato dal pubblico ministero. Il 12 giugno, alla presenza del difensore Daniela Paccoi, aveva indicato un luogo dove, secondo quanto riferito, si trovavano altri quantitativi di droga, fornendo anche una mappa. La cocaina di Casenove, però, era stata trovata quasi cinquanta giorni prima.

La sentenza esclude quindi che si trattasse semplicemente di droga nascosta in precedenza e successivamente indicata all’autorità giudiziaria. «La convergenza di tali elementi consente di escludere che i 2,145 kg di cocaina sequestrati a Casenove costituissero una pregressa giacenza occultata nell’estate 2024 e successivamente indicata all’autorità giudiziaria».

La motivazione parla di «una strategia finalizzata ad ottenere il beneficio premiale» e definisce il ritrovamento «uno strumento artificiale per accreditare una collaborazione apparente e ottenere un beneficio premiale».

La conclusione della sentenza è questa: «Il fatto non consiste nella mera detenzione pregressa e nell’occultamento individuale di due panetti di cocaina da parte di Coresi, ma in una operazione successiva all’arresto, concordata con altri soggetti e finalizzata a creare artificiosamente le condizioni per una collaborazione apparente».

È nella ricostruzione di questa vicenda che viene richiamata anche l’avvocata Daniela Paccoi, la cui posizione è però oggetto di un procedimento separato. Nell’accusa riportata dalla sentenza si contesta a Daniela Paccoi di aver agito «in concorso e previo accordo con Brahim Muco Edison, Kamberaj Favlio, Paccoi Daniela e Coresi Matteo» per «l’approvvigionamento, il trasporto e l’occultamento» della droga.

Più precisamente, a Daniela Paccoi viene contestato «per avere ideato ed istigato l’approvvigionamento, il trasporto e l’occultamento dello stupefacente in un terreno nella disponibilità di Coresi Gian Paolo al fine di farlo rinvenire alla A.G. su indicazione di quest’ultimo così da simularne la collaborazione».

Il procedimento a carico di Daniela Paccoi è autonomo e questa sentenza non decide sulla sua responsabilità. Sarà quindi quel procedimento a stabilire se le contestazioni saranno confermate o meno.

La motivazione affronta anche le conversazioni intercettate tra Gian Paolo Coresi e Daniela Paccoi. La gup le considera utilizzabili e afferma che «le conversazioni captate non erano esterne all’ipotesi di reato contestata al difensore».

Secondo la sentenza, «le captazioni del R.I.T. 324/25 hanno modificato il significato dell’episodio di Casenove», anche rispetto a «il modo in cui quella vicenda venne discussa, rielaborata e predisposta per essere rappresentata come iniziativa collaborativa utile ad ottenere un beneficio premiale».

Tra le conversazioni riportate nella motivazione c’è quella del 20 ottobre 2025, nella quale Daniela Paccoi dice a Gian Paolo Coresi «per questo io ti ho fatto mette … per avere uno sconto» e «perché io ti ho fatto fare quella cosa». Nella stessa ricostruzione viene riportato che la pena «deve essere abbassata fino a due terzi».

Il tema delle intercettazioni è stato contestato dalla Camera penale di Perugia, che ha denunciato le modalità con cui sarebbero state captate conversazioni tra detenuti e difensori, sollevando la questione della tutela del segreto professionale. Sul tema è intervenuto anche il procuratore generale Sergio Sottani, secondo il quale «non risulta alcun uso processuale di intercettazioni espletate in difetto di autorizzazione» e, nel caso di registrazioni non autorizzate rimaste nella disponibilità degli uffici, «se ne dovrà procedere alla loro distruzione, secondo le forme del codice di procedura penale».

La sentenza sul processo a Gian Paolo Coresi considera invece utilizzabili le conversazioni richiamate nella motivazione e attribuisce loro un ruolo nella ricostruzione della vicenda di Casenove.

Quanto alla collaborazione di Gian Paolo Coresi, infine, la sentenza esclude il beneficio, affermando che «la vicenda, quindi, non integra la rivelazione di un reato pregresso», ma «essa stessa il segmento di una nuova condotta illecita».