«La sola presenza formale di abitazioni distinte con ingressi autonomi o l’uso di un armadio blindato non esclude l’inaffidabilità se, nei fatti, viene riscontrata una promiscuità nell’accesso agli ambienti domestici e ai contenitori di custodia da parte del familiare sottoposto a misure cautelari o coinvolto in attività illecite». Questa la motivazione con la quale il Tar dell’Umbria ha respinto il ricorso di un cacciatore ternano contro il ritiro cautelativo delle armi in suo possesso e del libretto di porto di fucile ad uso venatorio. Il provvedimento delle autorità competenti deriva infatti dalla misura restrittiva alla quale è sottoposto il figlio del ricorrente: è agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti.

Ad avviso del Collegio, nel contesto di una attività di spaccio di droga svolta nell’edificio dove sono ubicate le abitazioni di entrambi, e la riscontrata promiscuità nell’accessibilità e nell’uso degli spazi, ivi compreso l’armadio blindato dove sono custodite le armi, rende tutt’altro che illogico il giudizio prognostico di inaffidabilità del ricorrente. Nel verbale della Questura – si legge infatti nella sentenza -, dopo il sequestro di 800 grammi di cocaina e del materiale necessario a confezionare le dosi di stupefacenti nell’edificio comprendente un negozio di telefonia, il figlio del ricorrente che gestisce l’attività ‘portava gli operanti nell’abitazione del padre, usciva nel terrazzo e dall’interno di una botola estraeva una bustina in cellophane con all’interno una somma in denaro‘; ‘a entrambi essendo titolari di porto d’armi veniva ritirato a scopo cautelativo il predetto titolo e le armi con le relative munizioni detenuti dagli stessi nello stesso armadietto”.

Respingendo il ricorso, il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria ha condannato il ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione della somma di mille euro, oltre ad oneri e accessori di legge, per le spese di giudizio.