di M.R.

In America rischia 20 anni di carcere per frode informatica e furto di identità digitale, l’amerino 29enne Filippo Bernardini ribattezzato Diabolik della cultura, Lupin della letteratura ma anche ‘Fantasma dell’editoria’. Un vero e proprio ladruncolo di tesori scritti per mano degli autori più famosi e più letti al mondo, non ancora pubblicati, uno spettro che per ben cinque anni dal 2016 si è aggirato anche tra seceneggiatori di Hollywood. Secondo la ricostruzione dell’Fbi, avrebbe finto 160 identità differenti, riuscendo a persuadere gli interlocutori col linguaggio sufficientemente formale e professionale di chi è del mestiere. Il suo impiego alla Simon & Schuster di Londra gli ha insegnato evidentemente molto. In Italia, per gli stessi reati, e soprattutto in assenza della realizzazione di un profitto o quantomeno dell’intenzione speculativa, comunque da dimostrare, il giovane avrebbe rischiato molto meno.

Filippo B. rischia 20 anni di carcere Un articolo dedicato a tale argomento riportato dal quotidiano di informazione giuridica Altalex dà la misura di quanto il Codice penale italiano vigente non preveda una specifica norma incriminatrice nei casi di furto d’identità digitale. Tuttavia, la condotta di Bernardini in può rientrare in due ipotesi delittuose: il reato di frode informatica (art. 640ter, comma 3, c.p.); il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) (che diventa aggravante della frode informatica nel caso di furto dell’identità digitale. «Il reato di sostituzione di persona – si legge su Altalex – è disciplinato dall’articolo 494 del codice penale, che stabilisce: ‘Chiunque, al fine di procurare a sé o agli altri un vantaggio o di recare agli altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o agli altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno’».

La spiegazione Altalex «Dunque nel reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.), il furto d’identità consiste nel sostituirsi illegittimamente ad un’altra persona e di nascosto con il fine di indurre gli altri in errore e quindi ricavarne un vantaggio personale non necessariamente economico o procurare un danno alla persona sostituita. Per integrare il reato è sufficiente che l’autore del reato realizzi una delle diverse condotte previste e non sussiste concorso tra le diverse condotte. Il fatto costitutivo del delitto consiste nell’indurre qualcuno in errore attraverso una delle quattro condotte indicate tassativamente dall’articolo 494 del codice penale: sostituzione illegittima della propria all’altrui persona; attribuzione a sé o altri di un falso nome; attribuzione a sé o altri un falso stato, la posizione civile o politica del soggetto, cittadinanza, capacità di agire; attribuzione a sé o altri di una qualità alla quale la legge attribuisce effetti giuridici. Pensiamo, ad esempio, all’hacker, che utilizzando il nostro account di posta elettronica, chieda ai nostri contatti di fornirgli i loro dati personali. Questi ultimi, indotti in errore, comunicheranno i loro dati credendo di essere in contatto con una persona amica e non con un malintenzionato. Da qui, la realizzazione dell’ingiusto profitto per l’hacker e l’altrui danno sia per il titolare dell’account di posta elettronica sia per i suoi amici».

Il nodo del profitto L’art. 9 d.l. n. 93/2013 ha introdotto al terzo comma dell’art. 640-ter c.p., una nuova circostanza aggravante ad effetto speciale del delitto di frode informatica: il furto d’identità dell’utente con la dichiarata intenzione di fornire una maggiore tutela penale. «Nel reato di frode informatica (art. 640ter, comma 3, c.p.) – si legge ancora su Altalex – il furto d’identità dell’utente è quindi un’aggravante del reato di frode informatica. Pare opportuno evidenziare l’incongruenza (anche solo nominalistica) del richiamo a un delitto di furto all’interno di un reato rubricato ‘frode informatica’. Secondo parte della dottrina sarebbe stato più opportuno inserire un apposito elemento accidentale all’art. 625 c.p. e mantenere l’aggravante che qui ci occupa solo per l’indebito utilizzo dei dati identitari. In ogni caso – e questa è senza dubbio la parte più interessante visto che le intenzioni di Bernardini sono tutte da dimostrare -, la frode informatica aggravata dal furto d’identità digitale si realizza allorché un soggetto, alterando in qualunque modo un sistema informatico, riesca a procurarsi un ingiusto profitto con conseguente danno per la vittima. La pena prevista è della reclusione da due a sei anni e della multa da 600a  3.000 euro (art. 640ter, comma 3, c.p.)». Da notare dunque non solo la grande differenza di pena prevista, dato che il 29enne di Amelia negli States rischia 20 anni di carcere e in Italia al massimo sei, ma soprattutto il fatto che nel suo Paese d’origine il reato può dirsi compiuto solo quando procura un profitto. E per quel che ne sappiamo, Filippo non ha venduto nulla, semplicemente collezionato anteprime di libri e sceneggiature per cinque anni, facendosele peraltro consegnare, ma certo in modo fraudolento tanto da indurre i media a parlare di ‘furto di manoscritti inediti’.

«Difendiamolo» A spezzare una lancia in favore del 29enne amerino, non a caso, è Ermes Maiolica, un tempo ‘Re delle bufale’ e organizzatore del Faketory .

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