di Chiara Fabrizi
Il Comune di Spello aveva ragione. Quel ripetitore per le telecomunicazioni alto più di 40 metri non può essere installato lungo «le incontaminate pendici del monte Subasio dove sono collocate opere e città di inestimabile pregio architettonico». Il Tar dell’Umbria nella sentenza pronunciata martedì è stato categorico: «Su quest’ambito territoriale, unico e noto in tutto il mondo, s’impone la più rigorosa tutela». Insomma, da oggi tralicci e antenne ingombranti avranno vita dura nelle zone caratterizzate da uno spiccato valore ambientale e paesaggistico.
Telit srl contro Comune di Spello Avevano chiesto l’autorizzazione ad installare lungo le pendici del monte Subasio un impianto ripetitore per le telecomunicazioni composto da alcuni box parzialmente interrati e da un traliccio in acciaio alto 40 metri. E per procedere avevano bisogno di un’autorizzazione paesaggistica, del parere della Commissione comunale per la qualità architettonica del paesaggio e naturalmente del pdc, il permesso di costruire. Tre placet che il Comune di Spello ha negato sulla base del piano regolatore. Il documento urbanistico, infatti, vieta l’edificazione di tralicci e impianti simili in quelle che vengono classificate come «macrozone E», vale a dire aree caratterizzate da uno spiccato valore ambientale e paesaggistico. Tra cui, per l’appunto, le pendici del monte Subasio.
Il ricorso della Telit srl Per la ditta però il piano regolatore del Comune di Spello non era legittimo. Non solo. La Telit nel ricorso accusava l’ente di «eccesso di potere» in quanto il diniego del pdc era stato motivato anche «con il superamento dei limiti di legge in tema di esposizione ai campi elettromagnetici». Ergo: il Comune avrebbe sconfinato in materia di competenze, arrogandosi funzioni non proprie.
La sentenza del Tar Martedì pomeriggio, però, il Tribunale amministrativo è stato categorico. In prima battuta ha chiarito che il prg di Spello è assolutamente legittimo «poiché non vieta in maniera generalizzata l’edificazione di impianti di telecomunicazioni nell’intero territorio comunale ma sono nelle macrozone E». Secondo, poi, anche il diniego di autorizzazione paesaggistica è totalmente legittimo in quanto: «non è controverso che un vincolo gravi sull’area in questione, per cui la presunzione di conformità urbanistica, in virtù dell’assimilazione degli impianti in questione a opere di urbanizzazione primaria, trova un limite nell’esistenza di vincoli paesaggistici». Sull’eccesso di potere, la sentenza precisa: «le considerazioni sull’impatto elettromagnetico non si connotano come vere e proprie motivazioni del diniego ma come considerazioni ad abundantiam nell’ambito di un provvedimento già propriamente istruito e motivato.»
«La più rigorosa tutela per Assisi, Spello e Trevi» Nel passaggio conclusivo della sentenza il collegio dei magistrati (Cesare Lamberti, Carlo Luigi Cardoni e Pierfrancesco Ungari) ha voluto ricordare che lungo le pendici del Subasio sono presenti città che hanno contribuito a rendere l’Umbria famosa in tutta il mondo. «E’ comunque proficuo notare come sulle pendici sostanzialmente incontaminate del Monte Subasio siano collocate opere e città di inestimabile pregio architettonico e storico. Sia sufficiente menzionare, a tacer d’altro, Assisi, Spello, Trevi, il che rende tutto quell’ambito territoriale unico e noto al mondo per la sua bellezza per cui s’impone la sua più rigorosa tutela».

