Il Consiglio di Stato

di D.B.

Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’archiviazione del progetto per un impianto di termovalorizzazione a Gualdo Tadino proposto dalla società Waldum Tadinum Energia, dando ragione alla Regione e ribaltando in parte la precedente decisione del Tar. La sentenza, pubblicata lunedì, chiude il contenzioso nato sul diniego regionale del 2022, confermando che il progetto non era coerente con la pianificazione dei rifiuti e con il fabbisogno previsto.

Il caso La vicenda riguarda la richiesta della società di realizzare un impianto per il trattamento e il recupero energetico dei rifiuti nel territorio di Gualdo Tadino. La Regione aveva archiviato l’istanza nel 2022 con un provvedimento motivato da due elementi: la contrarietà alla normativa regionale e la non conformità al Piano regionale di gestione dei rifiuti. Il Tar dell’Umbria, nel 2024, aveva invece accolto il ricorso dell’azienda, ritenendo illegittimo il provvedimento regionale e aprendo di fatto alla possibilità di riconsiderare il progetto.

La sentenza Il Consiglio di Stato ha ora riformato quella decisione solo in parte, riconoscendo che, pur non essendo consentito riservare in modo esclusivo alla mano pubblica la realizzazione di impianti di recupero energetico, resta centrale il potere di pianificazione della Regione. I giudici hanno ribadito che la programmazione regionale non ha valore indicativo ma vincolante e serve a stabilire quantità, localizzazione e reale fabbisogno degli impianti.

Impianto non coerente Secondo la sentenza, proprio il rispetto del fabbisogno regionale e dei criteri di localizzazione era sufficiente a giustificare l’archiviazione del progetto della società. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’impianto proposto non fosse coerente con la capacità complessiva prevista dal piano regionale e che la sua collocazione non rispettasse le scelte pianificatorie già definite. La decisione chiarisce anche il quadro generale del settore. Il trattamento e il recupero dei rifiuti restano attività aperte alla concorrenza, ma devono svolgersi entro i limiti fissati dalla programmazione pubblica. La raccolta dei rifiuti urbani continua invece a rientrare in un regime di esclusiva, mentre le fasi successive, come il recupero energetico, non possono essere sottratte al mercato in modo generalizzato.

Equilibrio Nel ricostruire il quadro giuridico, la sentenza richiama il principio secondo cui la pianificazione regionale deve garantire un equilibrio tra esigenze ambientali e sviluppo del territorio, evitando il rischio di sovradimensionamento degli impianti. Proprio questo aspetto, secondo i giudici, può incidere anche sulle scelte dei privati, che restano liberi di presentare progetti ma non possono prescindere dal rispetto del piano vigente.

De Luca Commentando in un comunicato la sentenza, l’assessore all’Ambiente Thomas De Luca sottolinea che il provvedimento «segna un momento di chiarezza fondamentale per la nostra Regione – non si tratta di una vittoria contro un’iniziativa privata, ma dell’affermazione del primato dell’interesse pubblico e della programmazione ordinata su logiche estranee alle necessità dei nostri territori. Abbiamo sempre sostenuto che l’Umbria debba essere un modello di economia circolare, dove il recupero di materia e la riduzione della produzione di scarti siano il cuore pulsante delle politiche ambientali». «Una decisione – ha aggiunto – che rappresenta una vittoria fondamentale per i cittadini umbri e per il futuro della nostra terra. Il massimo organo di giustizia amministrativa ha riconosciuto che la difesa del paesaggio e della salute pubblica non può essere subordinata a logiche di mercato prive di coordinamento istituzionale».

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