di Daniele Bovi
Il procedimento disciplinare è stato viziato da conflitti di interesse sia potenziali che conclamati. È essenzialmente questo il motivo per il quale il Consiglio di Stato, Sezione settima, ha confermato nelle scorse l’annullamento della sanzione disciplinare inflitta dall’Università per Stranieri di Perugia a uno dei suoi professori. Annullamento della sanzione che era stato deciso già mesi fa dal Tar dell’Umbria.
Il caso Tutto nasce nel maggio 2024 durante una riunione del Consiglio di Dipartimento dell’ateneo perugino. In quell’occasione si verificò uno scontro verbale tra il professore e la direttrice del Dipartimento, nato da divergenze sull’assegnazione di un insegnamento opzionale. Secondo quanto riportato nei verbali, il confronto degenerò fino all’uso di un’espressione ritenuta offensiva, tanto da portare alla sospensione temporanea della seduta. Le scuse del docente consentirono poi la ripresa dei lavori, ma l’episodio fu successivamente segnalato al rettore, dando avvio alla procedura disciplinare.
La sanzione Il procedimento si concluse il 30 settembre 2024 con la decisione del Consiglio di amministrazione di infliggere al docente una sospensione dal servizio e dallo stipendio per quindici giorni. Il docente impugnò il provvedimento davanti al Tar dell’Umbria, sostenendo tra l’altro che l’espressione utilizzata fosse ironica e priva di intento offensivo. I giudici amministrativi non entrarono nel merito del contenuto della frase, concentrandosi invece sulla correttezza del procedimento.
Irregolarità Il Tar individuò infatti gravi irregolarità legate alla mancanza di imparzialità di due figure chiave: il rettore e il presidente del Collegio di disciplina. Quest’ultimo aveva partecipato direttamente alla riunione dell’8 maggio e dunque, secondo il tribunale, era portatore di una propria versione dei fatti, incompatibile con il ruolo di giudice disciplinare. Il rettore, invece, avrebbe manifestato un orientamento già definito prima ancora dell’episodio contestato, come emergerebbe da alcune comunicazioni interne e da iniziative successive considerate favorevoli alla direttrice. Da qui la conclusione del Tar: anche un conflitto di interessi solo potenziale è sufficiente a compromettere la legittimità dell’intero procedimento.
Appello rigettato L’Ateneo a quel punto ha impugnato la decisione, vedendosi però dare torto dal Consiglio di Stato. Nella sentenza i giudici di secondo grado hanno infatti ribadito che l’obbligo di astensione non riguarda solo i magistrati, ma si estende a tutta l’azione amministrativa, in particolare quando si esercitano poteri sanzionatori. Il principio di imparzialità, sancito dalla Costituzione, impone infatti che chi partecipa a un procedimento non abbia alcun interesse, nemmeno potenziale, nella vicenda.
Nel merito Entrando nel merito, il Consiglio di Stato ha ritenuto evidente l’incompatibilità del presidente del Collegio di disciplina, sottolineando come la sua presenza ai fatti contestati non fosse neutra rispetto al successivo ruolo giudicante: «La sua presenza al momento dell’accaduto – è scritto nel dispositivo – non può che costituire un avvenimento tutt’altro che neutro e neutrale rispetto al quale si è poi ritrovato a essere chiamato a svolgere funzioni lato sensu giudicanti, essendo precipua ratio della norma esattamente quella di evitare che la controversia venga decisa da chi ha già avuto modo di formarsi un pre-iudicium». A questa circostanza si aggiunge un ulteriore elemento: il presidente aveva in passato espresso pubblicamente posizioni critiche nei confronti del professore, elemento che rafforza, secondo i giudici, il quadro di incompatibilità.
Il rettore Analoga valutazione è stata compiuta nei confronti del rettore. Il Consiglio di Stato ha messo in evidenza come il potere di avviare un procedimento disciplinare non sia meramente formale, ma incida in modo determinante sul suo sviluppo. Proprio per questo deve essere esercitato in condizioni di assoluta imparzialità. Nel caso concreto, invece, sono stati rilevati segnali di un orientamento pregiudiziale, maturato addirittura prima dei fatti contestati e accompagnato da iniziative considerate non neutrali rispetto alle parti coinvolte. Respinta anche la tesi dell’Ateneo secondo cui il rettore non sarebbe stato sostituibile: lo statuto dell’università, osserva la sentenza, consente il conferimento di deleghe a prorettori o altri soggetti, rendendo quindi possibile evitare situazioni di conflitto. A difendere il docente è stato l’avvocato Antonio Bartolini.
