Un centinaio di operatori sanitari, sia di strutture pubbliche che private, attraverso un’azione legale collettiva, si sono rivolti al tribunale amministrativo per contestare una serie di adempimenti burocratici relativi alle vaccinazioni, richieste dai propri datori di lavoro. Si tratta, in sostanza, delle richieste di certificazione attestante l’immunizzazione o in alternativa il tampone o l’esenzione per malattia, pretese, come per legge, dalle Usl umbre ai propri dipendenti. Questi lavoratori non sono vaccinati e hanno impugnato le richieste, ritenendole illegittime.
La decisione del tribunale Il tribunale amministrativo, ha considerato inammissibile il ricorso, respingendo quindi la richiesta degli oltre 100 operatori. Ha accolto cioè la posizione dell’avvocato che difende la Usl2, Siro Centofanti, che tra l’altro ha anche indicato al giudice l’assenza della specifica indicazione degli atti impugnati e i riferimenti quali il numero identificativo, la data e altri elementi essenziali all’impugnazione. L’avvocato che si è opposto ai circa 20 dipendenti della Usl Umbira2, ha sostenuto il difetto di giurisdizione, essendo tale controversia soggetta a quella del giudice ordinario. Aspetto fondamentale che vale sia per i lavoratori dipendenti della Usl Umbria2, sia per quelli della Usl1, come per gli altri che si sono uniti a questi nel procedimento e che dipendono da strutture di fuori regione. Il tribunale ha considerato quindi infondato il ricorso per questi aspetti come per altri, compreso quello di avere cumulato diverse amministrazioni, contro cui si chiede un giudizio, in un unico procedimento.
