di Ivano Porfiri

Resta a Seriana 2000 il maxi appalto da 25 milioni di euro per i servizi socio sanitari  dell’Asl 2 di Perugia (oggi Asl 1 dell’Umbria). La  parola fine a una lunga serie di ricorsi e  controricorsi è arrivata lunedì dal Consiglio di  Stato, che ribaltando la sentenza del Tar di luglio sul ricorso del consorzio perugino Auriga, dà  ragione all’Asl sulla correttezza delle procedure  di gara che hanno visto vincitrice la cooperativa  romagnola.

La gara La gara di appalto è stata indetta a fine  ottobre 2009 e riguardava un appalto di sei anni  per la gestione di alcune strutture residenziali e semiresidenziali e dei rispettivi servizi  assistenziali. La base d’asta era pari a 3 milioni  e 700 mila euro e il criterio di assegnazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Clamorosamente, dopo oltre 20 anni, le coop perugine di Auriga hanno perso a vantaggio della romagnola Seriana 2000.

Primo round ad Auriga Il consorzio Auriga ha proposto appello al Tar sulla base di una presunta non regolarità della gara per la gestione dei plichi da parte dell’Asl. Il Tar, a luglio, aveva accolto il ricorso motivandolo con una «mancata predisposizione, da parte del seggio di gara, di idonee misure atte alla conservazione dei plichi contenenti l’offerta tecnica». Perciò si profilava un annullamento della gara. Contro la sentenza, però, hanno proposto appello tanto Seriana 2000 quanto la stessa Asl.

La sentenza definitiva Con una lunga deduzione tecnica, il Consiglio di Stato accoglie la versione dell’Asl. Secondo la sentenza «la generica doglianza, secondo cui le buste contenenti le offerte, non sarebbero state adeguatamente custodite è irrilevante allorché non sia stato addotto alcun elemento concreto e specifico atto a far ritenere che si possa esser verificata la sottrazione o la sostituzione dei medesimi plichi, la manomissione delle offerte o un altro fatto rilevante al fini della regolarità della procedura». E, ancora: «Nella specie, l’appellante incidentale non ha dedotto fatti e circostanze suscettibili di generare un ragionevole dubbio sull’inidoneità della conservazione dei plichi da parte dell’ASL appellante principale, mentre questa ha fornito alcuni precisi principi di prova contraria».

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