di Daniele Bovi
Niente da fare per quanto riguarda il riconoscimento degli extra costi, almeno per ora. Il Tar dell’Umbria nelle scorse ore con due sentenze ha giudicato inammissibili i ricorsi presentati da Gest, Gesenu, Tsa, Sia ed Ece contro Auri, l’Autorità regionale per i rifiuti e l’idrico.
I Pef Nel mirino, in particolare, le deliberazioni dell’autorità con le quali sono stati approvati i Piani economico-finanziari 2022-2025 dei diversi ambiti; documenti che rappresentano la base per il calcolo della Tari pagata dai cittadini. Nei Piani non sono stati riconosciuti – e quindi non sono stati poi “scaricati” sulle bollette – una serie di costi operativi e di investimento che invece i gestori chiedevano.
I costi In particolare è stata contestata l’esclusione o la riduzione di alcune voci considerate essenziali per l’equilibrio economico del servizio, come i costi legati agli standard di qualità, quelli sostenuti durante l’emergenza Covid, l’adeguamento all’inflazione e alcune componenti incentivanti previste dal metodo tariffario nazionale. Le imprese hanno lamentato inoltre una partecipazione solo formale al procedimento e criteri ritenuti penalizzanti nella determinazione dei limiti di crescita delle entrate.
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Atti interni Il Tribunale non è però entrato nel merito di queste contestazioni. Secondo quanto stabilito dalla magistratura amministrativa, gli atti contestati non producono effetti definitivi e non possono quindi essere impugnati prima della conclusione dell’intero procedimento tariffario. Accogliendo l’eccezione sollevata dalla difesa dell’Autorità d’ambito, i giudici hanno ritenuto che le delibere impugnate abbiano natura esclusivamente endoprocedimentale. In soldoni, si tratta di atti interni a un procedimento più ampio, destinati a confluire in una decisione finale che spetta a un altro soggetto, cioè all’Arera, che è l’Autorità nazionale.
Due fasi La sentenza ricostruisce infatti il percorso di formazione delle tariffe come un procedimento unitario articolato in due fasi. Nella prima, a livello locale, l’ente d’ambito verifica e valida i dati trasmessi dal gestore. Nella seconda, di livello nazionale, interviene l’Arera, cui spetta il controllo conclusivo e l’approvazione definitiva dei piani. È solo quest’ultimo passaggio, secondo il Tar, a produrre effetti stabili e quindi potenzialmente lesivi. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Tribunale ha chiarito che l’efficacia provvisoria delle decisioni locali non è sufficiente a renderle autonomamente impugnabili. Anche se, nelle more dell’approvazione nazionale, le tariffe vengono applicate, questo meccanismo è considerato fisiologico.
Intervento centrale Il Tar ha inoltre respinto l’argomento secondo cui il ruolo dell’Arera sarebbe limitato a un controllo formale. Al contrario, l’intervento di Arera viene descritto come centrale e sostanziale, perché volto a verificare la coerenza regolatoria dei dati e, se necessario, a modificarli per assicurare uniformità ed efficienza del sistema.
